Detrazione fiscale per il fotovoltaico: come funziona davvero oggi
Chi ha in mano un preventivo con scritto «detrazione 50%» spesso non sa se quella percentuale vale per la propria casa, in quale anno di spesa si applica e cosa serve per non perderla. La risposta sintetica è questa: la detrazione fiscale sul fotovoltaico esiste, è legata all'anno in cui si sostiene la spesa e al tipo di abitazione, si recupera in dieci quote annuali attraverso l'IRPEF e richiede un pagamento tracciato più una comunicazione all'ENEA.
Prima di entrare nel dettaglio, i punti fermi:
- per le spese 2025 e 2026 l'aliquota è 50% sull'abitazione principale e 36% negli altri casi;
- per le spese 2027 scende al 36% e al 30%;
- il limite di spesa resta 96.000 euro per unità immobiliare fino al 2027;
- l'importo detraibile si ripartisce in dieci quote annuali di pari importo;
- occorrono un bonifico «parlante» e la comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Le sezioni che seguono spiegano la base normativa, il calendario completo delle aliquote fino al 2034, chi può chiederla, quanto si recupera davvero e quali errori la fanno perdere.
Come funziona la detrazione fiscale sul fotovoltaico
La detrazione fiscale per il fotovoltaico è la detrazione IRPEF prevista per il recupero del patrimonio edilizio dall'articolo 16-bis del TUIR: si applica all'impianto installato al servizio dell'abitazione e il suo importo si recupera in dieci quote annuali di pari importo, sottraendole dall'imposta dovuta anziché come rimborso in denaro.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione 22/E del 2 aprile 2013 che gli impianti fotovoltaici rientrano fra gli interventi finalizzati al risparmio energetico con impianti a fonti rinnovabili, agevolabili anche quando non fanno parte di una ristrutturazione più ampia dell'edificio. La condizione richiesta è che l'impianto sia «posto direttamente al servizio dell'abitazione», cioè serva i bisogni energetici domestici — illuminazione, elettrodomestici, usi civili — e non un'attività d'impresa. Questo principio è riportato nella guida dell'Agenzia delle Entrate alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, aggiornata a ottobre 2025, che resta il riferimento più recente e completo su requisiti, adempimenti e casi di decadenza.
Un punto va tenuto fermo fin da subito: la detrazione non è un bonus che si incassa. È una somma che si sottrae dall'IRPEF che si dovrebbe altrimenti versare. Chi in un dato anno non ha un'imposta lorda sufficiente a «capire» l'intera quota annuale non recupera la parte eccedente, che non si trasferisce all'anno successivo né si trasforma in credito o rimborso. Per questo motivo la capienza fiscale personale è un elemento che va valutato caso per caso, insieme al proprio commercialista o a un CAF.
È utile distinguere subito la detrazione da altri strumenti con cui viene spesso confusa nei preventivi commerciali. L'IVA agevolata al 10% è un'aliquota ridotta applicata all'acquisto dei beni e dei servizi per la realizzazione dell'impianto, non una detrazione dall'imposta sui redditi. Il Conto Termico è un incentivo erogato dal GSE per determinati interventi di efficienza energetica, con meccanismo e platea di beneficiari diversi dalla detrazione IRPEF. Il Reddito Energetico è una misura rivolta a nuclei con basso ISEE per l'installazione gratuita di impianti, non un'agevolazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi. Ognuno di questi strumenti ha requisiti propri, che vengono ripresi più avanti senza sovrapporli.

Le aliquote anno per anno
Per le spese sostenute nel 2026 la detrazione fotovoltaico resta al 50% per l'abitazione principale e al 36% negli altri casi; per le spese del 2027 scende al 36% e al 30%, sempre entro il limite di 96.000 euro per unità immobiliare. Il criterio che stabilisce quale aliquota si applica non è la data del contratto o della fattura di acconto, ma l'anno in cui la spesa è effettivamente sostenuta, cioè la data del bonifico.
Il calendario completo, così come risulta dalla pagina dell'Agenzia delle Entrate su misura della detrazione e limiti di detraibilità e dalla guida di ottobre 2025, è il seguente:
| Anno di spesa | Abitazione principale (proprietari e titolari di diritti reali) | Altri casi | Limite di spesa |
|---|---|---|---|
| 2025 e 2026 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 € |
| 2028-2033 | 30% | 30% | 48.000 € |
| dal 2034 | 36% | 36% | 48.000 € |
Va segnalata una divergenza fra fonti dell'Agenzia delle Entrate emerse a distanza di pochi mesi: la guida di ottobre 2025 ipotizzava già per il 2026 le aliquote 36%/30%, ma la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha prorogato per il 2026 le aliquote 50%/36%, come conferma la pagina aggiornata dell'Agenzia delle Entrate presa a riferimento in questo articolo. È un esempio di quanto il calendario possa cambiare in tempi brevi: questa pagina viene aggiornata ogni gennaio con l'aliquota in vigore per l'anno corrente.
L'aliquota più alta — il 50% per il 2026, il 36% dal 2027 — spetta a chi sostiene la spesa in qualità di proprietario, nudo proprietario, titolare di proprietà superficiaria o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull'unità immobiliare che è la propria abitazione principale, cioè quella in cui il possessore o i suoi familiari dimorano abitualmente. Chi si trova in una condizione diversa — un familiare convivente che sostiene la spesa, oppure un locatario o un comodatario — ha diritto alla percentuale minore prevista per «gli altri casi».
Questo distinguo copre anche il caso della seconda casa: per un immobile che non è abitazione principale, la detrazione fotovoltaico è ammessa ma con l'aliquota ridotta, quindi il 36% per le spese 2026 e il 30% per quelle del 2027, entro lo stesso limite di 96.000 euro. Non ci sono aliquote azzerate per le seconde case: cambia solo la percentuale, non l'accesso al beneficio.
Chi ne ha diritto e per quali impianti
Ha diritto alla detrazione qualunque contribuente soggetto a IRPEF che sostenga la spesa per un impianto fotovoltaico posto al servizio della propria abitazione: non solo i proprietari, ma anche chi ha un diritto reale o personale di godimento sull'immobile. La percentuale applicabile dipende però dal titolo posseduto e dal fatto che si tratti o meno di abitazione principale, come visto nella sezione precedente.
Nel dettaglio, possono chiedere la detrazione:
- i proprietari, i nudi proprietari e i titolari di proprietà superficiaria;
- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
- i familiari conviventi con il possessore dell'immobile, che sostengono la spesa;
- i detentori dell'immobile — locatari e comodatari — a condizione che abbiano il consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.
Per un impianto installato sulle parti comuni di un edificio condominiale, la disciplina si applica secondo le regole ordinarie della ripartizione condominiale, che questo articolo non ricostruisce nel dettaglio: chi amministra o vive in condominio trova un approfondimento dedicato nella guida su come funziona il fotovoltaico in condominio, che tratta separatamente il caso delle parti comuni rispetto all'unità abitativa singola.
Resta valido, in ogni configurazione, il requisito di fondo indicato dall'Agenzia delle Entrate: l'impianto deve essere posto direttamente al servizio dell'abitazione, per soddisfare bisogni energetici domestici. Un impianto realizzato a servizio di un'attività d'impresa segue un regime fiscale diverso e non rientra in questa detrazione.
Quanto si recupera e in quanto tempo
L'importo che si recupera si calcola applicando l'aliquota dell'anno alla spesa sostenuta, entro il limite previsto, e dividendo il risultato in dieci quote annuali di pari importo da portare in detrazione dall'IRPEF dovuta in ciascuno dei dieci anni successivi. Non è quindi un importo che si incassa in un'unica soluzione, e il suo effettivo recupero dipende dall'imposta lorda che si genera anno per anno.
Su una spesa puramente illustrativa di 10.000 euro, sostenuta nel 2026 per l'abitazione principale, la detrazione al 50% equivale a 5.000 euro, ripartiti in dieci quote da 500 euro l'anno: questa cifra viene sottratta dall'IRPEF dovuta in ciascuna delle dieci dichiarazioni successive, sempre a condizione che l'imposta lorda dell'anno sia sufficiente ad assorbirla. Non è un esempio di costo tipico di un impianto: chi cerca un ordine di grandezza sui prezzi può fare riferimento all'approfondimento su quanto costa un impianto fotovoltaico nel 2026 per taglia, che questo articolo non tratta perché non contiene dati di prezzo verificati.
Due elementi incidono sulla quota effettivamente recuperabile:
| Elemento | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Capienza IRPEF | Se l'imposta lorda dell'anno non basta ad assorbire la quota annuale, la parte eccedente non si recupera e non si riporta all'anno successivo | Meccanismo generale delle detrazioni IRPEF |
| Tetto per redditi oltre 75.000 € | Le spese detraibili complessive sono limitate a un importo base moltiplicato per un coefficiente legato ai figli a carico (art. 16-ter TUIR) | Legge 207/2024, art. 1 c. 10; circolare 6/E del 2025 |
Il tetto introdotto dall'articolo 16-ter del TUIR, in vigore dal 2025, riguarda i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro e non è specifico del fotovoltaico: si applica alla somma di tutti gli oneri e le spese detraibili dall'IRPEF considerati insieme, con l'esclusione delle spese sanitarie e delle somme investite in start-up e PMI innovative. L'importo massimo detraibile si ottiene moltiplicando un importo base — 14.000 euro per chi ha un reddito fra 75.000 e 100.000 euro, 8.000 euro sopra i 100.000 euro — per un coefficiente che cresce con il numero di figli a carico:
| Figli a carico | Coefficiente |
|---|---|
| Nessuno | 0,50 |
| Uno | 0,70 |
| Due | 0,85 |
| Più di due, o almeno uno disabile | 1,00 |
Per le spese detraibili in più anni, come quella del fotovoltaico, ai fini del calcolo del plafond conta solo la rata dell'anno, non l'intera spesa: l'Agenzia delle Entrate fa l'esempio di una spesa di 20.000 euro ripartita in dieci anni, che incide sul plafond per 2.000 euro all'anno. Restano fuori dal calcolo le rate residue di bonus edilizi relativi a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Data la complessità di questo meccanismo quando si sommano più detrazioni nello stesso anno d'imposta, la verifica puntuale del proprio plafond va fatta con il commercialista o il CAF.

Cosa è detraibile
Rientrano nella spesa detraibile la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico, oltre alle spese di progettazione e alle altre prestazioni professionali collegate ai lavori, come indicato dalla guida dell'Agenzia delle Entrate di ottobre 2025 nel paragrafo dedicato alle spese ammesse. Il limite di 96.000 euro è riferito all'intero impianto nel suo complesso, non alle singole componenti: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 199/2024, richiamando l'articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del TUIR.
Sul sistema di accumulo la posizione dell'Agenzia delle Entrate, espressa nella circolare 7/E del 27 aprile 2018, è che la batteria è agevolabile quando la sua installazione è contestuale o successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, in quanto elemento «funzionalmente collegato» che ne migliora le potenzialità di utilizzo. Il limite di 96.000 euro resta unico per impianto e accumulo insieme: non si sommano due plafond distinti. Un accumulo installato da solo, senza un impianto fotovoltaico collegato, non rientra invece in questa agevolazione.
Secondo le fonti di settore, la voce che compone tipicamente il preventivo di un impianto residenziale include moduli, inverter, strutture di fissaggio, opere elettriche e, quando presente, il sistema di accumulo: questo articolo non entra nel dettaglio dei costi per componente perché la fonte ufficiale non li elenca separatamente ai fini della detrazione.
Cosa fare per ottenere la detrazione
Per ottenere la detrazione occorrono quattro adempimenti in sequenza: pagare con un bonifico tracciato e completo di tutti i dati richiesti, conservare fatture e ricevute, trasmettere la comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori e indicare correttamente la spesa nella dichiarazione dei redditi.
- Pagare con bonifico bancario o postale «parlante», che riporti la causale del versamento, il codice fiscale di chi chiede la detrazione e la partita IVA o il codice fiscale di chi riceve il pagamento. Un pagamento con altri mezzi, o un bonifico privo di queste indicazioni, fa perdere il diritto alla detrazione, salvo i casi di errore sanabile previsti dalla circolare 43/E del 2016.
- Conservare le fatture con il dettaglio delle voci di spesa e le ricevute dei bonifici, che vanno esibite in caso di controllo.
- Trasmettere la comunicazione dei lavori sul portale ENEA per la comunicazione dei lavori entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo dell'impianto. La comunicazione è obbligatoria per gli interventi che comportano risparmio energetico o l'uso di fonti rinnovabili, fra cui l'installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo. È però importante distinguere l'obbligo dalla sanzione: con la risoluzione 46/E del 18 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione ENEA non comporta la perdita della detrazione. Chi non ha rispettato i 90 giorni non perde quindi il diritto, ma resta comunque tenuto all'adempimento.
- Indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi, nel modello 730 o nel modello Redditi, riportando gli importi e i riferimenti richiesti. Le indicazioni precise su righi, quadri e codici da utilizzare vanno verificate con il proprio CAF o commercialista, che dispone dei modelli aggiornati anno per anno.
Detrazione, IVA agevolata e altri strumenti: come restano distinti
Il fotovoltaico può intercettare più strumenti agevolativi, ma ciascuno ha una propria natura, propri requisiti e una propria sede di applicazione: la detrazione IRPEF va richiesta nella dichiarazione dei redditi, l'IVA ridotta si applica direttamente in fattura, il Conto Termico e il Reddito Energetico sono incentivi gestiti da soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate. Chi vuole capire come si colloca l'incentivo statale rispetto alla detrazione può leggere l'approfondimento su cosa cambia con il Conto Termico 3.0 rispetto alle detrazioni, che tratta nel dettaglio il funzionamento di quella misura.
| Strumento | Cosa fa | A chi si rivolge | Dove si verifica |
|---|---|---|---|
| Detrazione IRPEF (art. 16-bis TUIR) | Riduce l'IRPEF dovuta in dieci quote annuali sulla spesa sostenuta | Contribuenti IRPEF proprietari o titolari di diritti su un'abitazione | Dichiarazione dei redditi (730 o Redditi) |
| IVA agevolata al 10% | Applica un'aliquota ridotta su beni e servizi per la realizzazione dell'impianto | Chi acquista l'impianto, tramite l'installatore | Fattura dell'installatore |
| Conto Termico | Eroga un incentivo per determinati interventi di efficienza energetica | Soggetti pubblici e privati che rispettano i requisiti della misura | Portale del GSE |
| Reddito Energetico | Finanzia l'installazione gratuita di impianti per nuclei con basso ISEE | Famiglie con requisiti reddituali specifici | Bando dedicato |
| Scambio sul posto / ritiro dedicato | Remunera l'energia immessa in rete, non è un incentivo alla spesa iniziale | Chi produce energia con un impianto già installato | Gestore Servizi Energetici (GSE) |
Va segnalato a parte il tema della cessione del credito e dello sconto in fattura: dal 17 febbraio 2023 queste due opzioni non possono più essere esercitate per i bonus edilizi, con deroghe transitorie limitate ai lavori già avviati o con titolo abilitativo presentato prima di quella data e spese fatturate entro il 30 marzo 2024. La guida dell'Agenzia delle Entrate di ottobre 2025 non prevede queste due opzioni come alternativa alla detrazione diretta: per un impianto fotovoltaico nuovo installato nel 2026, il beneficio fiscale disponibile è la sola detrazione da far valere in dichiarazione dei redditi.

Gli errori che fanno perdere la detrazione
La guida dell'Agenzia delle Entrate elenca in modo puntuale le situazioni che fanno decadere il diritto alla detrazione, ed è utile distinguerle da quelle che, pur essendo irregolarità, non hanno questo effetto.
- Pagamento senza bonifico o con bonifico incompleto: se manca la causale del versamento, il codice fiscale di chi chiede la detrazione o la partita IVA/codice fiscale di chi riceve il pagamento, la detrazione si perde, salvo la possibilità di sanare l'errore con una dichiarazione sostitutiva del beneficiario prevista dalla circolare 43/E del 2016.
- Ricevuta intestata a una persona diversa da chi presenta la richiesta di detrazione: in questo caso la spesa non è riconducibile a chi la porta in dichiarazione.
- Fatture non esibite in caso di controllo: la loro conservazione è condizione necessaria per mantenere il beneficio.
- Opere realizzate in contrasto con le norme urbanistiche ed edilizie comunali: un intervento irregolare sotto il profilo edilizio non dà diritto alla detrazione.
- Violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, salvo che la ditta esecutrice rilasci un'apposita dichiarazione che attesti il rispetto degli obblighi previsti.
- Errore diffuso da correggere: alcune fonti di settore presentano la comunicazione ENEA come condizione per non perdere la detrazione. Non è così: la comunicazione entro 90 giorni resta un adempimento dovuto, ma la sua mancata o tardiva trasmissione, come chiarito dalla risoluzione 46/E del 2019, non comporta la decadenza dal beneficio fiscale.
Domande frequenti
Quanto è la detrazione per il fotovoltaico nel 2026?
Per le spese sostenute nel 2026 è del 50% per l'abitazione principale e del 36% negli altri casi, su un limite di 96.000 euro per unità immobiliare, in dieci quote annuali di pari importo. Il 50% spetta a proprietari e titolari di diritti reali sull'abitazione principale. Fonte: Agenzia delle Entrate.
Cosa cambia per la detrazione del fotovoltaico nel 2027?
Per le spese del 2027 l'aliquota scende al 36% per l'abitazione principale e al 30% negli altri casi, sempre con limite di 96.000 euro. Dal 2028 al 2033 sarà del 30% per tutte le abitazioni, con un limite di spesa ridotto a 48.000 euro.
La detrazione fotovoltaico vale per la seconda casa?
Sì, con l'aliquota minore: 36% per le spese del 2026 e 30% per quelle del 2027, entro il limite di 96.000 euro. L'aliquota più alta è riservata all'abitazione principale di chi ha proprietà o un diritto reale di godimento sull'immobile.
Serve la comunicazione ENEA per il fotovoltaico?
Sì: l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo va comunicata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Secondo l'Agenzia delle Entrate, però, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non fa perdere il diritto alla detrazione, come chiarito dalla risoluzione 46/E del 2019.
Come si paga per avere la detrazione sul fotovoltaico?
Con bonifico bancario o postale che riporti la causale del versamento, il codice fiscale di chi chiede la detrazione e la partita IVA o il codice fiscale di chi riceve il pagamento. Un pagamento effettuato con altri mezzi non dà diritto alla detrazione.
Si può detrarre il fotovoltaico con accumulo?
Sì, se l'accumulo viene installato insieme all'impianto o successivamente: per l'Agenzia delle Entrate è un elemento funzionalmente collegato al fotovoltaico, come chiarito dalla circolare 7/E del 2018. Il limite di 96.000 euro resta unico per impianto e accumulo insieme; un accumulo da solo non è agevolato.
Chi ha un reddito alto può detrarre tutto?
Dal 2025, per un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, l'articolo 16-ter del TUIR limita le spese detraibili complessive con un importo base di 14.000 o 8.000 euro moltiplicato per un coefficiente legato al numero di figli a carico. Il calcolo del proprio caso va fatto con il commercialista o il CAF.
La checklist prima di firmare e di pagare
Prima di sottoscrivere un contratto e disporre i pagamenti, conviene verificare in ordine gli elementi che determinano l'entità e la validità della detrazione:
- l'anno in cui verrà effettivamente sostenuta la spesa, e la relativa aliquota;
- se l'immobile è l'abitazione principale e con quale titolo di possesso si sostiene la spesa;
- che il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale «parlante», completo di tutti i dati richiesti;
- che le fatture e le ricevute siano intestate a chi presenterà la richiesta di detrazione;
- l'invio della comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
- l'eventuale applicazione del tetto per redditi superiori a 75.000 euro previsto dall'articolo 16-ter del TUIR;
- la propria capienza IRPEF negli anni in cui la detrazione verrà utilizzata.
Aliquote, limiti di spesa e prassi applicative cambiano con una certa frequenza, come dimostra il calendario descritto in questo articolo: per la propria situazione specifica, in particolare su capienza fiscale e limiti di reddito, la parola definitiva spetta al commercialista, al CAF e alle indicazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, che prevalgono su qualunque sintesi editoriale.




