Agrivoltaico: cos'è, come funziona e quanto rende per ettaro

Un terreno agricolo può ospitare un impianto fotovoltaico senza smettere di essere coltivato: è questa la promessa dell'agrivoltaico, ed è anche la domanda che si pone chi riceve una proposta per il proprio fondo. La risposta breve è che l'agrivoltaico è un impianto fotovoltaico costruito per convivere con la coltivazione o il pascolo, ma solo se rispetta requisiti precisi fissati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE); dal 2024 la legge ha inoltre vietato il fotovoltaico a terra "tradizionale" nelle aree agricole, lasciando spazio proprio all'agrivoltaico, in particolare nella sua versione "avanzata".

Prima di entrare nel dettaglio, conviene fissare cinque punti che tornano in tutto l'articolo. L'agrivoltaico è un impianto fotovoltaico che preserva la continuità dell'attività agricola sul sito, secondo la definizione del MASE del 2022. Per chiamarsi tale deve rispettare requisiti quantitativi: almeno il 70% della superficie destinato all'agricoltura, un LAOR (rapporto fra area occupata dai moduli e superficie totale) non superiore al 40%, e una produzione elettrica non inferiore al 60% di un impianto fotovoltaico standard equivalente. È diverso dal fotovoltaico a terra, che dal 2024 è vietato in area agricola salvo eccezioni. La densità di potenza per ettaro varia molto in base alla configurazione, da poche centinaia a oltre mille kWp/ha. E infine esiste una misura di incentivo del PNRR, oggi trasformata in un programma di sovvenzione gestito dal GSE, riservata a imprenditori agricoli.

Cos'è l'agrivoltaico e come funziona

L'agrivoltaico è, in sintesi, un impianto fotovoltaico progettato in modo che sotto o intorno ai moduli si possa continuare a coltivare o allevare: non un parco fotovoltaico qualunque installato su un campo, ma un sistema che nasce con questo vincolo. La definizione ufficiale, quella richiamata da tutte le misure di incentivo, è quella delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate dal MASE (allora MiTE) nel giugno 2022: un impianto agrivoltaico è un «impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione».

Lo stesso concetto compare in letteratura e nei documenti tecnici anche come agrovoltaico, agro-fotovoltaico o, nella dizione internazionale, agri-PV: sono sinonimi dello stesso principio, non sistemi diversi.

Nella pratica esistono tre configurazioni principali, e ciascuna comporta un compromesso diverso fra spazio per le macchine agricole, ombreggiamento delle colture e costo dell'impianto. La prima è quella dei moduli sopraelevati, montati su pali o su strutture a pergola sufficientemente alte da lasciar passare trattori e mezzi agricoli sotto la fila di pannelli: è la configurazione più diffusa nei progetti italiani più recenti. La seconda è quella dei moduli interspaziati, disposti fra le file di coltura con una densità più bassa, così da lasciare la maggior parte del terreno libera dall'ombra diretta. La terza è quella dei moduli verticali, orientati bifacciali e disposti come "recinzioni" fra gli appezzamenti: occupano meno suolo in pianta ma intercettano meno luce solare a parità di potenza installata. La scelta fra queste soluzioni dipende dal tipo di coltura, dal tipo di macchinari usati in azienda e, per gli allevamenti, dall'altezza minima richiesta per il passaggio degli animali.

Va infine tenuta distinta la differenza fra "agrivoltaico" e "agrivoltaico avanzato": il primo è definito da requisiti minimi sulla superficie destinata all'agricoltura e sulla produzione energetica; il secondo, ai sensi dell'art. 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del DL 1/2012, richiede in più moduli elevati da terra e sistemi di monitoraggio degli effetti su colture, suolo e microclima. Un impianto agrivoltaico è un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni per preservare la continuità della coltivazione e del pascolo sul sito; diventa "avanzato" quando ha moduli elevati da terra e sistemi di monitoraggio, secondo le Linee Guida del MASE del 2022.

Una configurazione affine, ma normativamente e tecnicamente distinta, è quella della serra fotovoltaica, dove i moduli sostituiscono in parte la copertura di una struttura protetta: la logica di fondo — produrre energia senza sottrarre superficie alla coltivazione — è la stessa, ma cambiano la disciplina applicabile e le soluzioni costruttive, come approfondito nella guida su come si integra un impianto fotovoltaico con una serra.

Vigneto con una struttura fotovoltaica sopraelevata e un agricoltore che controlla l'uva

I requisiti delle Linee Guida: da A a E

Quattro numeri riassumono i criteri del MASE: almeno il 70% della superficie a uso agricolo, un LAOR non superiore al 40%, una produzione non inferiore al 60% di un impianto fotovoltaico standard e un'altezza minima dei moduli fra 1,3 e 2,1 metri a seconda dell'uso del terreno. Sono soglie che le stesse Linee Guida definiscono con formule come "si ritiene" o "dovrebbe", quindi vanno lette come criteri tecnici del MASE ripresi dalle misure di incentivo, non come obblighi di legge validi per ogni impianto fotovoltaico in area agricola.

Le Linee Guida MASE del giugno 2022 organizzano questi criteri in cinque requisiti, indicati con le lettere da A a E, ciascuno con una funzione diversa a seconda che si voglia semplicemente chiamare un impianto "agrivoltaico", accedere alle tariffe incentivate come "avanzato" o partecipare alla misura PNRR.

Requisito Cosa chiede Soglia A cosa serve
A.1 – Superficie agricola Quota di superficie del sistema destinata a buone pratiche agricole Almeno 70% della superficie totale Definizione base di agrivoltaico
A.2 – LAOR Rapporto fra area di ingombro dei moduli e superficie totale Non superiore al 40% Definizione base di agrivoltaico
B – Produzione sinergica Continuità dell'attività agricola e produzione elettrica specifica (FVagri) rispetto a un impianto fotovoltaico standard (FVstandard) FVagri non inferiore al 60% di FVstandard Definizione base di agrivoltaico; accesso alle tariffe
C – Moduli elevati da terra Altezza minima dei moduli, tipo 1 (spazio sotto i moduli) o tipo 3 (moduli verticali) 1,3 m per zootecnia; 2,1 m per macchinari agricoli Agrivoltaico avanzato; accesso alle tariffe
D – Monitoraggio base Monitoraggio del risparmio idrico e della continuità dell'attività agricola — Agrivoltaico avanzato; accesso alle tariffe
E – Monitoraggio esteso Monitoraggio di fertilità del suolo, microclima e resilienza climatica — Precondizione per i contributi PNRR

In pratica, i requisiti A e B bastano a definire un impianto come "agrivoltaico" in senso generale. Per l'"agrivoltaico avanzato" e per l'accesso alle tariffe incentivate sull'energia elettrica servono in più i requisiti C e D, cioè moduli sopraelevati e monitoraggio del risparmio idrico. Per accedere ai contributi PNRR è necessario rispettare anche il requisito E, con il monitoraggio esteso a suolo, microclima e resilienza climatica.

Il LAOR merita una spiegazione a parte: è il rapporto fra la superficie effettivamente occupata dall'ingombro dei moduli (comprese le strutture di sostegno) e la superficie totale del sistema agrivoltaico; più basso è il LAOR, più spazio resta libero fra le file per il passaggio di mezzi agricoli e per la crescita delle colture. Secondo le Linee Guida del MASE un sistema agrivoltaico destina all'attività agricola almeno il 70% della superficie, ha un LAOR non superiore al 40% e produce almeno il 60% di un impianto fotovoltaico standard sullo stesso sito.

Pecore al pascolo sotto e fra le file di pannelli fotovoltaici sopraelevati

Agrivoltaico e fotovoltaico a terra: cosa dice la legge

La differenza pratica fra le due tipologie è semplice: un impianto fotovoltaico a terra tradizionale occupa il suolo con file di moduli a poca distanza dal terreno, sottraendolo di fatto alla coltivazione; un impianto agrivoltaico lascia il terreno coltivabile grazie a moduli sopraelevati, distanziati o verticali. Dal 2024 questa differenza ha conseguenze dirette sulla legge: in area agricola il fotovoltaico a terra è vietato, salvo eccezioni, mentre l'agrivoltaico resta ammesso.

La norma di riferimento è l'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021: nelle aree classificate come agricole dagli strumenti urbanistici, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sono ammessi «esclusivamente» nelle aree idonee individuate dalle regioni e, per gli impianti già esistenti, in caso di modifica, rifacimento o potenziamento che non aumenti l'area occupata. Fra le ipotesi in cui l'installazione a terra resta comunque possibile, la Corte costituzionale elenca cave e miniere dismesse, discariche chiuse o siti bonificati, aree di pertinenza di infrastrutture ferroviarie e aeroportuali e aree entro 500 metri da stabilimenti industriali. Restano inoltre fuori dal divieto i progetti finanziati dal PNRR, gli impianti delle comunità energetiche rinnovabili e quelli i cui procedimenti erano già avviati prima dell'entrata in vigore del decreto.

L'eccezione più rilevante per chi possiede un terreno agricolo riguarda però proprio l'agrivoltaico: la stessa disciplina, richiamando l'art. 65, comma 1-quater, del DL 1/2012, definisce l'agrivoltaico come impianto con «moduli elevati da terra» che non compromette la continuità della coltivazione, e per questo lo tiene distinto dal divieto pensato per il fotovoltaico a terra tradizionale.

Su questo impianto normativo si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 127 del 2026, decisa il 14 aprile 2026 e depositata il 16 luglio 2026, a seguito di quattro ordinanze del TAR Lazio del 13 maggio 2025 (nn. 136-139) che sollevavano dubbi di legittimità sull'art. 5, commi 1 e 2, del DL 63/2024 e sull'art. 2, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 190/2024. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate, scrivendo esplicitamente che «resta invece consentita […] la realizzazione di impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra”». Dal 2024 il DL 63/2024 vieta in area agricola gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, mentre l'agrivoltaico avanzato, con moduli sopraelevati e monitoraggio, resta ammesso, come confermato dalla sentenza 127/2026.

Tipo di impianto Dove è ammesso in area agricola Cosa deve garantire
Fotovoltaico a terra tradizionale Solo nelle aree idonee individuate dalle regioni, o per interventi su impianti esistenti senza aumento di superficie Nessun requisito agricolo specifico; è escluso il libero uso del suolo agricolo
Agrivoltaico (requisiti A e B) Consentito, con moduli che non compromettono la continuità della coltivazione Superficie agricola minima del 70%, LAOR fino al 40%, produzione non inferiore al 60%
Agrivoltaico avanzato (requisiti A-D) Consentito, incluso l'accesso alle tariffe incentivate Requisiti dell'agrivoltaico più moduli elevati da terra e monitoraggio idrico/agricolo
Impianti in aree idonee o assimilate (cave, discariche, aree industriali, ferrovie, aeroporti) Consentito indipendentemente dalla configurazione Rispetto della disciplina specifica dell'area idonea

Le implicazioni pratiche di questo assetto normativo, in particolare per chi deve scegliere fra una proposta di fotovoltaico a terra e una di agrivoltaico su un proprio fondo, sono approfondite in un articolo dedicato del sito.

Impianto fotovoltaico a terra in file basse su un ex terreno agricolo, senza colture fra le file

Quanto produce un ettaro

Non esiste una cifra unica di "quanto rende" un ettaro di agrivoltaico, perché la potenza installabile per ettaro cambia molto con la configurazione: si va da poche centinaia di kW fino a oltre un MW, a seconda che i moduli siano sopraelevati, interspaziati o disposti come un impianto a terra convenzionale.

Le Linee Guida del MASE offrono un primo riferimento storico per il fotovoltaico a terra italiano: nella prima fase di sviluppo, fra il 2010 e il 2013, le installazioni a terra avevano una densità media di circa 0,6 MW per ettaro; con moduli più efficienti si potrebbe in teoria arrivare a circa 1 MW/ha, ma un campione di impianti a terra realizzati fra il 2019 e il 2020 non mostrava valori significativamente più alti di quelli storici.

Un riferimento più dettagliato per configurazione viene dalla guida al fotovoltaico in agricoltura del Fraunhofer ISE, l'istituto tedesco che ha condotto alcuni fra i progetti agrivoltaici più studiati in Europa. Secondo Fraunhofer ISE un impianto agrivoltaico sopraelevato ha 500-800 kWp per ettaro contro 700-1.100 di uno a terra convenzionale, e richiede il 20-40% di terreno in più a parità di potenza; sono dati tedeschi, riferiti a impianti e a un contesto agricolo diversi da quello italiano, e vanno usati come ordine di grandezza, non come valore da applicare automaticamente a un progetto italiano.

Configurazione Densità di potenza Fonte Note
Impianto a terra convenzionale (Italia, 2010-2013) Circa 0,6 MW/ha Linee Guida MASE, 2022 Con moduli moderni si stima fino a circa 1 MW/ha
Agrivoltaico sopraelevato ("stilted") 500-800 kWp/ha Fraunhofer ISE Dati tedeschi; richiede il 20-40% di terreno in più a parità di potenza
Fotovoltaico a terra convenzionale (Germania) 700-1.100 kWp/ha Fraunhofer ISE Dati tedeschi
Agrivoltaico "interspace" (fra le file di coltura) 250-430 kWp/ha Fraunhofer ISE Dati tedeschi; densità più bassa per lasciare più luce alle colture

Per rendere concreto il rapporto fra requisiti e produzione reale, un esempio utile — da trattare come tale, e non come media di settore — viene da una relazione di verifica dei requisiti depositata nel procedimento di valutazione ambientale di un progetto italiano da 45,56 MWp su 63,18 ettari di area recintata (identificato con il numero di procedimento 12463 sul portale delle valutazioni ambientali). Il proponente dichiara una produzione di 0,988 GWh/ha/anno, pari al 68,4% di quella di un impianto fotovoltaico standard di riferimento, e il 94,46% della superficie destinato all'attività agricola: un dato che supera ampiamente sia la soglia del 60% sia quella del 70% previste dalle Linee Guida, ma che resta un dato dichiarato dal proponente su un singolo impianto, non una misurazione indipendente né una media di settore.

Quanto "rende" un ettaro in termini economici dipende da variabili che nessuna fonte ufficiale riassume in una cifra unica: la configurazione scelta e quindi la potenza installabile, l'irraggiamento del sito, il tipo di colture o allevamento mantenuti sotto i moduli, il prezzo di vendita dell'energia o la tariffa incentivata ottenuta, e la struttura del contratto con cui il proprietario del terreno partecipa al progetto. Cifre di canone o di ricavo per ettaro circolano nel dibattito di settore, ma alla data di verifica di questo articolo non risultano supportate da una fonte ufficiale verificabile.

Agronomo con un tablet accanto a un sensore di umidità del suolo in un campo agrivoltaico

Cosa succede alle colture

L'effetto dei moduli sulle colture non è un dato unico, ma varia in modo marcato a seconda dell'anno, del tipo di coltura e delle condizioni climatiche: un'annata secca può favorire la coltura ombreggiata, una piovosa può penalizzarla. I dati più citati in letteratura vengono dal progetto pilota di Heggelbach, in Germania, sviluppato da Fraunhofer ISE insieme all'Università di Hohenheim, e vanno letti per quello che sono: i risultati di un solo impianto, su colture e in un clima tedeschi, non estendibili automaticamente al contesto italiano.

A Heggelbach, la radiazione fotosinteticamente attiva — la parte di luce solare che le piante usano per la fotosintesi — sotto l'impianto era in media inferiore del 30% rispetto a un'area di riferimento non ombreggiata. Le rese delle colture hanno oscillato di conseguenza, anno per anno: le patate hanno reso il 20% in meno nel 2017 e l'11% in più nel 2018, un'annata calda e secca in cui l'ombreggiamento ha probabilmente ridotto lo stress idrico delle piante. Sempre nel 2018 il sedano ha reso il 12% in più e il frumento invernale il 3% in più, mentre il trifoglio-erba ha reso l'8% in meno. Nel 2019 i cali sono stati più marcati, con il trifoglio-erba a -19%, il frumento a -28% e il sedano rapa a -33%; nel 2020 il frumento è tornato positivo, con un +2%.

Coltura Anno Variazione di resa Nota
Patate 2017 -20% Anno di riferimento, meno favorevole
Patate 2018 +11% Anno secco e caldo
Sedano 2018 +12% —
Frumento invernale 2018 +3% —
Trifoglio-erba 2018 -8% —
Trifoglio-erba 2019 -19% —
Frumento 2019 -28% —
Sedano rapa 2019 -33% —
Frumento 2020 +2% —

Un dato che va oltre la singola coltura è l'efficienza d'uso del suolo, calcolata da Fraunhofer ISE nel 2018 confrontando la produzione combinata di energia e patate con quella di monocolture separate sulla stessa superficie: il risultato è stato del 186%, composto da un 103% di resa agricola e un 83% di produzione elettrica rispetto ai due usi separati. È un indicatore che aiuta a capire perché l'agrivoltaico venga presentato come doppio uso del suolo, ma resta anch'esso un valore riferito a un solo impianto, un solo anno e una coltura specifica.

Nella pratica progettuale, questi risultati spiegano perché la scelta della coltura e dell'altezza dei moduli sia parte integrante della progettazione agrivoltaica: colture che tollerano bene l'ombra parziale, o che in certe zone climatiche beneficiano di una minore evapotraspirazione, sono candidate migliori rispetto a colture molto esigenti in termini di luce diretta. Per il pascolo, l'altezza minima di 1,3 metri richiesta dalle Linee Guida serve proprio a garantire che gli animali possano muoversi liberamente sotto la struttura.

Gli incentivi: PNRR e DM 436/2023

Il sostegno pubblico all'agrivoltaico passa da una misura del PNRR con una struttura a due componenti: un contributo in conto capitale, fino al 40% dei costi ammissibili secondo il GSE, più una tariffa incentivante sull'energia elettrica netta immessa in rete. Ad accedervi sono imprenditori agricoli o loro aggregazioni, e l'impianto deve rispettare tutti i requisiti delle Linee Guida, compreso il monitoraggio esteso del requisito E.

La misura, denominata Investimento 1.1 «Sviluppo agro-voltaico» nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è descritta nella pagina dedicata della misura PNRR «Sviluppo agro-voltaico» del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, che indica un importo complessivo di 1.098.992.050,96 euro e l'installazione di moduli per una capacità di almeno 900 MW. Il testo originario del decreto attuativo, il DM 22 dicembre 2023 n. 436 — in vigore dal 14 febbraio 2024 — indicava invece una capacità di almeno 1.040 MW e una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno: sono due documenti di date diverse, e vale la pena riportarli entrambi con la relativa fonte piuttosto che scegliere arbitrariamente l'uno o l'altro.

Il decreto ha previsto sportelli successivi, con graduatorie aggiornate fino a ottobre 2025 (con i decreti direttoriali n. 402 e n. 403 del 12 novembre 2025) e una riapertura dello sportello il 27 marzo 2025. La struttura del beneficio — contributo in conto capitale più tariffa sull'energia netta immessa — è descritta nel testo del DM 436/2023 pubblicato sul sito del MASE.

Nel corso del 2026 l'impianto amministrativo della misura è cambiato: in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, l'investimento è diventato un programma di sovvenzione finanziaria da 1.099 milioni di euro gestito direttamente dal GSE, come descritto nella pagina del GSE sulla misura Sviluppo agrivoltaico. Il meccanismo resta quello del contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili più la tariffa sull'energia netta immessa; gli accordi di concessione andavano stipulati entro il 30 giugno 2026, con obbligo di entrata in esercizio dell'impianto entro 24 mesi dalla comunicazione dell'accordo. I beneficiari restano imprenditori agricoli, singoli o in aggregazioni che comprendano almeno un agricoltore.

Misura Cosa prevede Soggetti Stato alla data di verifica
Investimento 1.1 PNRR "Sviluppo agro-voltaico" (DM 436/2023) Contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili più tariffa sull'energia netta immessa Imprenditori agricoli e loro aggregazioni con almeno un agricoltore In vigore dal 14 febbraio 2024; graduatorie aggiornate a ottobre 2025
Programma di sovvenzione GSE (DL 19/2026, art. 27) Stessa struttura di beneficio, gestione affidata al GSE Beneficiari già ammessi o in graduatoria Accordi di concessione entro il 30 giugno 2026; esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione

Va precisato che, alla data di verifica di questo articolo, le finestre di selezione della misura si sono svolte fra il 2024 e il 2025: l'accesso non è quindi una possibilità sempre aperta, e la partecipazione a nuovi sportelli dipende dalle decisioni future di MASE e GSE, oltre che dal possesso dei requisiti A-E delle Linee Guida.

Vantaggi, limiti e cosa chiedersi prima

L'agrivoltaico offre un vantaggio concreto — la possibilità di produrre energia senza interrompere l'attività agricola — ma ciascun vantaggio è condizionato al rispetto effettivo dei requisiti tecnici, non a un'etichetta generica. Un impianto sopraelevato non diventa automaticamente "agrivoltaico avanzato" per il solo fatto di avere i moduli in alto: lo è se rispetta i requisiti A, B, C e D delle Linee Guida, con tanto di sistemi di monitoraggio a supporto.

Aspetto Vantaggio Limite o condizione
Doppio uso del suolo Produzione di energia e attività agricola sulla stessa superficie Vale solo se il requisito B (produzione sinergica) è effettivamente rispettato e monitorato
Ombreggiamento delle colture Può ridurre lo stress idrico e favorire alcune colture in annate calde Utile solo con colture tolleranti all'ombra; può ridurre la resa in annate normali o piovose
Accesso a incentivi Contributo in conto capitale e tariffa incentivante per gli imprenditori agricoli ammessi Riservato a beneficiari specifici, con requisiti A-E e scadenze di progetto da rispettare
Compatibilità con macchinari agricoli Altezze minime di 2,1 m pensate per il passaggio di mezzi agricoli Aumenta i costi strutturali rispetto a un impianto a terra convenzionale
Compatibilità con il pascolo Altezza minima di 1,3 m per consentire il movimento degli animali Richiede recinzioni e gestione compatibili con la struttura fotovoltaica
Monitoraggio Dati oggettivi su suolo, microclima e produttività nel tempo È un obbligo, non un'opzione, per l'agrivoltaico avanzato e per il PNRR

Al di là dei numeri tecnici, le fonti di settore — dal MASE alle associazioni ambientaliste, fino agli enti locali coinvolti nei procedimenti autorizzativi — segnalano temi che meritano attenzione caso per caso: l'impatto paesaggistico dell'impianto, gli effetti sul suolo nel lungo periodo, la complessità dei permessi urbanistici e ambientali necessari. Questo articolo non entra nel merito di progetti specifici né esprime un giudizio su un territorio: ogni valutazione richiede l'analisi del sito, del piano urbanistico locale e della normativa regionale applicabile.

Un capitolo a parte riguarda il rapporto contrattuale fra il proprietario del terreno e il soggetto che sviluppa l'impianto, che può prendere la forma di un affitto agricolo, di un affitto ordinario o di un diritto di superficie: la scelta incide su durata, reversibilità e obblighi delle parti, e va definita con l'assistenza di un professionista, come descritto nella guida su come funziona l'affitto di un terreno per il fotovoltaico. Questo articolo non riporta cifre di canone né costi per ettaro o per MW installato, perché non esiste una fonte ufficiale che le documenti in modo verificabile.

Domande frequenti

Cos'è l'agrivoltaico?

È un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni per preservare la coltivazione o il pascolo sul terreno in cui è installato. Le Linee Guida del MASE (giugno 2022) lo chiamano anche agrovoltaico e distinguono l'agrivoltaico avanzato, con moduli elevati da terra e sistemi di monitoraggio.

Che differenza c'è fra fotovoltaico e agrivoltaico?

Il fotovoltaico a terra occupa il suolo con file di moduli; l'agrivoltaico lo lascia coltivabile con moduli elevati o distanziati. In area agricola il DL 63/2024 vieta il primo, salvo le eccezioni previste, mentre l'agrivoltaico con moduli non collocati a terra resta consentito, come confermato dalla sentenza 127/2026 della Corte costituzionale.

Quanto rende un ettaro di agrivoltaico?

Non esiste un dato ufficiale di ricavo. Si può indicare la densità di potenza: 500-800 kWp per ettaro per un impianto sopraelevato secondo Fraunhofer ISE (dati tedeschi), contro 700-1.100 di un impianto a terra convenzionale. Il ricavo effettivo dipende dal contratto, dal prezzo dell'energia e dalle colture mantenute.

Quali sono i requisiti di un impianto agrivoltaico avanzato?

Le Linee Guida del MASE chiedono almeno il 70% della superficie destinato all'agricoltura, un LAOR fino al 40%, una produzione non inferiore al 60% di un impianto standard, moduli elevati (1,3 metri per il pascolo, 2,1 metri per le colture con macchinari) e un sistema di monitoraggio.

Cosa succede alle colture sotto i pannelli?

Dipende da coltura, clima e anno. A Heggelbach, in Germania, le patate hanno reso il 20% in meno nel 2017 e l'11% in più nel 2018, anno secco; sotto l'impianto la luce fotosinteticamente utile era inferiore del 30%. Sono dati di un solo impianto tedesco, non trasferibili automaticamente all'Italia.

Esistono incentivi per l'agrivoltaico?

Sì: la misura PNRR «Sviluppo agro-voltaico», regolata dal DM 436/2023, prevede un contributo in conto capitale fino al 40% più una tariffa sull'energia immessa. Dal 2026 è gestita dal GSE come programma di sovvenzione; le scadenze operative dipendono dagli accordi di concessione stipulati dai singoli beneficiari.

Si può fare fotovoltaico a terra su un terreno agricolo?

No, in area classificata agricola dagli strumenti urbanistici il DL 63/2024 lo vieta, salvo le eccezioni previste (cave, aree di ferrovie e autostrade, aeroporti, aree industriali) e l'agrivoltaico avanzato. La Corte costituzionale, con la sentenza 127/2026, ha ritenuto non fondate le questioni sollevate contro questo divieto.

La checklist di chi valuta un progetto agrivoltaico

Prima di firmare un accordo o presentare un'istanza per un impianto agrivoltaico, conviene ripercorrere in ordine i punti che le Linee Guida del MASE e le misure di incentivo mettono in fila:

  • Il progetto rispetta i requisiti A, B, C e D, oppure punta anche al requisito E per accedere al PNRR?
  • Quale coltura o quale attività zootecnica è prevista sotto o intorno ai moduli, e a quale altezza minima sono collocati i pannelli (1,3 m per il pascolo, 2,1 m per le colture con macchinari)?
  • Qual è il LAOR dichiarato nel progetto, e resta entro il 40% previsto?
  • Qual è la produzione elettrica specifica stimata, e supera il 60% di un impianto fotovoltaico standard di riferimento?
  • Che tipo di monitoraggio è previsto, e chi lo gestisce nel tempo?
  • A quale incentivo il progetto fa riferimento, e con quali scadenze — accordo di concessione, entrata in esercizio, rendicontazione?
  • Che tipo di contratto viene proposto al proprietario del terreno — affitto agricolo, affitto ordinario, diritto di superficie — e per quanto tempo vincola il fondo?

Leggi, misure e soglie in questo campo cambiano con una certa frequenza: per ogni caso concreto prevalgono le regole aggiornate del MASE e del GSE, oltre alla valutazione di un tecnico abilitato e degli uffici competenti per il proprio terreno.