Chi possiede un terreno agricolo riceve con sempre maggiore frequenza proposte di acquisto o di affitto per un impianto fotovoltaico. Online trova due messaggi che sembrano contraddirsi: "il fotovoltaico a terra è vietato" e "l'agrivoltaico è consentito". Non è chiaro se la prima regola valga per il suo campo, se la seconda sia un'alternativa reale e quale legge si applichi oggi, dato che la norma è cambiata due volte in meno di diciotto mesi.

Questa guida risponde a una sola domanda: su un terreno agricolo, oggi, cosa si può installare e cosa no. Confronta il fotovoltaico a terra e l'agrivoltaico sul piano delle regole, senza entrare in rese e incentivi. Quelli sono trattati nella guida generale sull'agrivoltaico. Il quadro in sintesi, verificato a ottobre 2026:

  • In zona classificata agricola, il fotovoltaico con moduli collocati a terra è ammesso solo in aree tassative: impianti esistenti, cave e discariche, aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali, fasce vicine a stabilimenti industriali e autostrade.
  • L'agrivoltaico con moduli adeguatamente sopraelevati è sempre ammesso, se una perizia giurata attesta la conservazione di almeno l'80% della produzione lorda vendibile agricola.
  • I progetti per comunità energetiche rinnovabili (CER) e quelli del PNRR sono fuori dal limite.
  • Dal 22 novembre 2025 la regola sta nell'art. 11-bis del D.lgs. 190/2024. L'art. 20 del D.lgs. 199/2021, citato ancora da molte pagine, è stato abrogato.
  • Le regioni stanno approvando leggi proprie sulle aree idonee: la risposta definitiva per un terreno dipende anche dalla legge della sua regione.

Cosa dice oggi la legge sul fotovoltaico su terreno agricolo

Sì, ma con limiti precisi: il fotovoltaico su terreno agricolo con moduli collocati a terra è ammesso solo in un elenco chiuso di aree, mentre l'agrivoltaico con moduli sopraelevati è sempre consentito. La regola è contenuta in l'articolo 11-bis del Testo unico sulle rinnovabili, cioè del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Testo unico sulle fonti rinnovabili), rubricato "Aree idonee su terraferma".

Il comma 2 dice che, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sono ammessi solo nelle aree indicate al comma 1 alle lettere a), c), d), e), f) e l) numeri 1) e 2). Nel comma 1 l'elenco delle aree idonee è più lungo, ma non tutte le sue voci valgono per il suolo agricolo.

Due espressioni vanno lette con attenzione:

  • "Zone classificate agricole dai piani urbanistici". Conta la destinazione urbanistica, non l'uso effettivo del campo. Un terreno incolto o abbandonato, ma classificato agricolo dal piano, resta in zona agricola. Il documento che lo certifica è il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune.
  • "Moduli collocati a terra". Il limite riguarda i moduli installati sul suolo. Un impianto su un edificio non è "a terra", e l'agrivoltaico con moduli sopraelevati segue una regola a parte.

La limitazione non si applica ai progetti finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile né ai progetti attuativi del PNRR o necessari al raggiungimento dei suoi obiettivi. Il comma 2 aggiunge che è sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici, quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lettera f-bis, del D.lgs. 190/2024, con moduli adeguatamente sopraelevati. Il progetto deve essere accompagnato da una perizia giurata di un professionista abilitato.

Dopo il decreto-legge 175 del 2025 il fotovoltaico con moduli a terra nelle zone agricole è regolato dall'art. 11-bis del D.lgs. 190/2024: è ammesso solo in aree tassative, mentre l'agrivoltaico con moduli sopraelevati resta sempre consentito.

Da dove viene la regola: il decreto Agricoltura e il D.L. 175/2025

Il limite nasce con l'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (il cosiddetto "decreto Agricoltura", convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101). Quella norma aveva inserito il comma 1-bis nell'art. 20 del D.lgs. 199/2021. Ammetteva il fotovoltaico a terra in area agricola solo in alcune aree idonee e lasciava fuori dal limite agrivoltaico, CER, progetti PNRR e procedimenti già avviati.

Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, in vigore dal 22 novembre 2025) ha abrogato l'art. 20 del D.lgs. 199/2021. Ha trasferito la disciplina delle aree idonee negli articoli 11-bis e seguenti del D.lgs. 190/2024. La legge 15 gennaio 2026, n. 4, in vigore dal 21 gennaio 2026, ha convertito il decreto con modificazioni.

Molte pagine online, comprese quelle di operatori del settore, citano ancora l'art. 20, comma 1-bis, come se fosse vigente. Chi controlla una fonte deve verificare la data: dopo il 22 novembre 2025 il riferimento corretto è l'art. 11-bis.

Il regime transitorio merita attenzione. Secondo la scheda del provvedimento della Camera dei deputati, un emendamento approvato al Senato in sede di conversione prevede che le nuove regole non si applichino alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Quelle procedure proseguono secondo la disciplina previgente. Per un progetto già avviato prima del 22 novembre 2025 va quindi verificato, nel testo vigente, quale disciplina si applichi.

Dove il fotovoltaico a terra resta ammesso: le aree idonee

In zona agricola il fotovoltaico a terra è ammesso su impianti esistenti da rifare, in cave e miniere dismesse, in discariche chiuse, in aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali, e nelle fasce agricole vicine a stabilimenti industriali e autostrade. Fuori da queste aree, in un terreno agricolo "qualsiasi", i moduli a terra non sono ammessi, salvo CER e progetti PNRR.

Per le aree agricole prossime a impianti produttivi e infrastrutture valgono due distanze: 350 metri da impianti o stabilimenti industriali e 300 metri dalla rete autostradale. Prima del D.L. 175/2025 la distanza dagli stabilimenti era di 500 metri, quindi le pagine non aggiornate riportano un dato superato. Le distanze sono riportate nella scheda della Regione Veneto sulle aree idonee, che riproduce l'elenco delle lettere ammesse dal comma 2.

In zona agricola un impianto fotovoltaico a terra è ammesso, fra l'altro, nelle cave dismesse, nelle discariche chiuse, entro 300 metri dalla rete autostradale ed entro 350 metri da uno stabilimento industriale.

Area Riferimento (art. 11-bis, c. 1) Fotovoltaico a terra in zona agricola Nota pratica
Impianto esistente da rifare lett. a) Ammesso Per il fotovoltaico a terra in area agricola la modifica non può comportare alcuna variazione dell'area occupata: non vale la tolleranza del 20% prevista per le altre fonti
Cava o miniera cessata, abbandonata o degradata lett. c) Ammesso Serve dimostrare lo stato di dismissione o degrado del sito
Discarica chiusa o ripristinata lett. d) Ammesso Contano la chiusura e il ripristino ambientale del sito
Area ferroviaria o autostradale in concessione lett. e) Ammesso Riguarda siti e impianti di Ferrovie dello Stato, gestori ferroviari e concessionari autostradali
Sedime aeroportuale lett. f) Ammesso Solo entro il perimetro del sedime
Area agricola entro 350 m da uno stabilimento industriale lett. l), nn. 1) e 2) Ammesso La distanza va misurata e documentata; prima del D.L. 175/2025 era di 500 m
Area agricola entro 300 m dall'autostrada lett. l), nn. 1) e 2) Ammesso Si parla di aree adiacenti alla rete autostradale
Terreno agricolo qualsiasi nessuna lettera Non ammesso Resta possibile l'agrivoltaico con moduli sopraelevati
Progetto per una CER o del PNRR comma 2, esclusioni Il limite non si applica Il progetto deve essere effettivamente finalizzato alla CER o attuativo del PNRR

La tabella va letta insieme al comma 1, che contiene altre aree idonee, come i siti bonificati e gli immobili statali. Queste voci non rientrano fra quelle richiamate dal comma 2 per i moduli a terra in zona agricola. Un'area può quindi essere "idonea" in generale e non bastare per il fotovoltaico a terra su suolo classificato agricolo.

Le leggi regionali: il livello che cambia da territorio a territorio

Il comma 3 dell'art. 11-bis affida alle regioni il compito di individuare con propria legge ulteriori aree idonee entro 120 giorni (180 per le province autonome). In caso di inerzia si applicano i poteri sostitutivi dell'art. 41 della legge 234/2012.

Il comma 4 fissa i criteri per queste leggi. Le aree agricole qualificabili come idonee devono stare fra lo 0,8% e il 3% della superficie agricola utilizzata (SAU). Nel 3% possono rientrare le superfici con impianti agrivoltaici, con possibile limite diverso per comune. Le regioni non possono introdurre divieti generali e astratti. I beni tutelati non sono idonei, con una fascia di rispetto di 500 metri per il fotovoltaico attorno ai beni protetti. Hanno priorità le superfici già costruite e le aree industriali.

Nel 2026 diverse regioni, fra cui Lombardia ed Emilia-Romagna, hanno approvato la propria legge. La Lombardia con la L.R. 21 maggio 2026, n. 10, l'Emilia-Romagna con la L.R. 29 maggio 2026, n. 5, poi modificata a ottobre 2026. Altre regioni hanno proposte in discussione e il quadro si aggiorna di continuo. Per questo la legge della regione in cui ricade il terreno va sempre verificata sul testo vigente, senza affidarsi a elenchi riepilogativi di terzi.

Impianto fotovoltaico a terra realizzato in una cava dismessa

Agrivoltaico e agrivoltaico avanzato: due definizioni diverse

Per la legge un impianto agrivoltaico è quello con moduli adeguatamente sopraelevati, che consente la continuità dell'attività agricola ed è corredato da una perizia giurata. L'agrivoltaico avanzato è una classificazione tecnica più stringente, definita dalle Linee Guida del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e rilevante per l'accesso agli incentivi. Sono due nozioni distinte e spesso confuse nelle offerte commerciali.

Per la legge un impianto agrivoltaico con moduli sopraelevati è sempre ammesso in zona agricola se una perizia giurata attesta che conserva almeno l'80% della produzione lorda vendibile; l'aggettivo "avanzato" viene invece dalle Linee Guida MASE e serve per gli incentivi.

Le Linee Guida del MASE sugli impianti agrivoltaici del giugno 2022 definiscono i requisiti da A a E. Un sistema agrivoltaico destina all'attività agricola almeno il 70% della superficie totale (requisito A.1) e ha un LAOR, il rapporto fra superficie dei moduli e superficie totale, non superiore al 40% (A.2). Produce inoltre almeno il 60% di un impianto fotovoltaico standard (B).

Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per essere "impianto agrivoltaico avanzato". Il requisito C riguarda l'altezza minima dei moduli: 1,3 m per l'attività zootecnica, 2,1 m per i mezzi agricoli. Il D riguarda il monitoraggio. Il requisito E, un monitoraggio esteso, serve per i contributi del PNRR. L'aggettivo "avanzato" compare anche nel DM 436/2023 sugli incentivi.

Il dettaglio su rese, redditività e incentivi è nella guida su come funziona l'agrivoltaico e quanto rende un ettaro.

Requisito Agrivoltaico ammesso dalla legge Agrivoltaico avanzato (Linee Guida MASE)
Fonte Art. 11-bis, comma 2, e art. 4, comma 1, lett. f-bis, D.lgs. 190/2024 Linee Guida MASE, giugno 2022; DM 436/2023
Moduli Adeguatamente sopraelevati Altezza minima 1,3 m (zootecnia) o 2,1 m (mezzi agricoli)
Produzione agricola Perizia giurata: almeno l'80% della produzione lorda vendibile Almeno il 70% della superficie destinato all'attività agricola (A.1)
Densità dei moduli Non fissata da un valore numerico nell'art. 11-bis LAOR non superiore al 40% (A.2)
Produzione elettrica Nessuna soglia nell'art. 11-bis Almeno il 60% di un impianto fotovoltaico standard (B)
Monitoraggio Non previsto dall'art. 11-bis Richiesto (D); esteso (E) per i contributi PNRR
A cosa serve Ammissibilità in zona agricola Accesso agli incentivi dedicati

Il punto pratico è che una proposta etichettata "agrivoltaico" non è per ciò stesso "avanzata". Chi riceve un'offerta dovrebbe chiedere quale delle due nozioni intenda l'operatore e con quali documenti la dimostri. Un impianto può essere ammesso dalla legge senza avere i requisiti per gli incentivi dedicati.

Trattore al lavoro sotto un impianto agrivoltaico con moduli sopraelevati

Fotovoltaico a terra o agrivoltaico: il confronto

La differenza essenziale è nelle regole di localizzazione. Il fotovoltaico a terra è ammesso in zona agricola solo nelle aree tassative, mentre l'agrivoltaico lo è sempre, se rispetta altezza dei moduli e perizia. Il confronto qui riguarda regole e uso del suolo, non rendimenti.

Aspetto Fotovoltaico a terra Agrivoltaico Agrivoltaico avanzato
Dove è ammesso in zona agricola Solo nelle aree dell'art. 11-bis, comma 2 (più CER e PNRR) Sempre, con i requisiti di legge Sempre, in quanto agrivoltaico
Altezza dei moduli Non vincolata a fini agricoli Moduli adeguatamente sopraelevati Almeno 1,3 m o 2,1 m, secondo l'attività
Uso agricolo del terreno Di norma sostituito dall'impianto Continuità dell'attività agricola Almeno il 70% della superficie agricola
Documenti in più Documentazione sull'area ammessa (distanze, dismissione, sito) Perizia giurata sull'80% della produzione lorda vendibile Perizia più verifica dei requisiti A–D e monitoraggio
Accesso agli incentivi dedicati Non quelli dedicati all'agrivoltaico Non garantito Raggiungibile solo con i requisiti A–D
Rischio di contestazione Alto se l'area non è fra quelle ammesse Dipende dalla perizia e dall'altezza reale dei moduli Dipende dalla verifica dei requisiti e dal monitoraggio

Il titolo autorizzativo

Il D.lgs. 190/2024 prevede tre regimi: attività libera (Allegato A), procedura abilitativa semplificata (PAS) presso il Comune (Allegato B) e autorizzazione unica presso Regione o MASE. Secondo la scheda della Regione Veneto sull'attività libera, aggiornata al 1° dicembre 2025, nell'attività libera rientrano gli impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale, di competenza comunale.

Per il fotovoltaico a terra l'attività libera riguarda invece solo zone industriali, artigianali e commerciali, discariche e cave (sotto i 5 MW) e impianti fino a 1 MW a terra in aree adiacenti agli edifici che servono. Non riguarda le aree agricole. Quella scheda precede le modifiche del D.lgs. 178/2025, in vigore dall'11 dicembre 2025, e gli allegati sono stati modificati più volte. Il regime applicabile al singolo progetto va quindi verificato sul testo vigente e con il Comune.

Il caso delle serre

Le serre fotovoltaiche sono un caso a parte, perché la copertura della struttura è parte del manufatto agricolo. Se e come l'impianto sia qualificabile come "a terra" o agrivoltaico, e quale titolo serva, va verificato caso per caso con l'ufficio tecnico del Comune. Un approfondimento tecnico è nella guida su come si integra un impianto fotovoltaico nella copertura di una serra.

Le sentenze del 2026: il divieto regge, ma non è assoluto

La Corte costituzionale ha esaminato la regola introdotta dal decreto Agricoltura e ha ritenuto non fondate le questioni sollevate dal TAR Lazio, con le sentenze n. 127 e n. 156 del 2026. Il limite ai moduli a terra in zona agricola ha quindi superato il vaglio di legittimità. La Corte ha però precisato che l'inidoneità di un'area non equivale a un divieto assoluto.

La sentenza n. 127/2026, decisa il 14 aprile e depositata il 16 luglio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni sull'art. 5 del D.L. 63/2024. Ha ricordato che resta consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici «con moduli non collocati a terra».

La sentenza n. 156 del 2026 della Corte costituzionale, decisa il 7 luglio e depositata il 1° ottobre 2026 (G.U. n. 40 del 7 ottobre 2026), nasce da un'ordinanza del TAR Lazio del 13 maggio 2025. Ha giudicato non fondate le questioni sull'art. 5, commi 1-2, del D.L. 63/2024 e sull'art. 2, comma 2, del D.lgs. 190/2024. Secondo la pronuncia il limite riguarda «soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra» e «l'inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico».

Con la sentenza n. 156 del 2026, depositata il 1° ottobre 2026, la Corte costituzionale ha confermato il limite al fotovoltaico a terra in zona agricola, precisando che un'area non idonea non equivale a un divieto assoluto.

Per chi ha un progetto, il quadro nazionale è dunque stabile. La Corte non ha messo in discussione la scelta di limitare i moduli a terra in zona agricola, e il principio del "non divieto assoluto" ha un effetto concreto sul livello regionale: le regioni non possono introdurre divieti generali e astratti. Il punto da verificare diventa la legge regionale del territorio in cui ricade il terreno.

Cosa fare se si ha un terreno agricolo e una proposta in mano

Il primo controllo è la destinazione urbanistica del terreno, perché da questa dipende tutto il resto. Si chiede al Comune il certificato di destinazione urbanistica: se il terreno non è classificato agricolo, il limite dell'art. 11-bis, comma 2, non si applica e valgono le regole ordinarie. Se è classificato agricolo, si prosegue con le verifiche seguenti, in ordine.

  1. Destinazione urbanistica. Richiedere il certificato di destinazione urbanistica all'ufficio tecnico del Comune e verificare la classificazione del piano.
  2. Area ammessa. Controllare se il terreno ricade in una delle aree del comma 2: impianto esistente, cava, discarica, area ferroviaria o autostradale, sedime aeroportuale, fascia di 350 m da uno stabilimento industriale o di 300 m dall'autostrada. Le distanze vanno misurate e documentate.
  3. Tipo di proposta. Capire se l'operatore propone fotovoltaico a terra, agrivoltaico o agrivoltaico avanzato, e farsi indicare per iscritto a quale definizione si riferisce.
  4. Perizia. Se la proposta è agrivoltaica, verificare chi firma la perizia giurata sull'80% della produzione lorda vendibile e su quali dati agronomici si basa.
  5. Legge regionale. Verificare se la regione ha approvato la legge sulle aree idonee, cosa dispone e se prevede limiti diversi per comune.
  6. Data del procedimento. Verificare se il procedimento era già in corso al 22 novembre 2025 e quale disciplina transitoria gli si applichi.
  7. Titolo autorizzativo. Chiedere quale regime sia previsto (attività libera, PAS, autorizzazione unica) e quale amministrazione sia competente.

Chi concede il terreno in affitto affronta anche un tema contrattuale, cioè durata, ripristino dei luoghi e clausole sull'autorizzazione. Il tema è trattato in cosa prevede un contratto di affitto del terreno per un impianto fotovoltaico. Conviene condizionare l'impegno al rilascio dei titoli, perché un'autorizzazione negata o revocata mette in discussione l'intero accordo.

Un agricoltore e un tecnico valutano un terreno prima di un progetto fotovoltaico

Domande frequenti

Il divieto di fotovoltaico a terra sui terreni agricoli è ancora in vigore?

Sì. Introdotto dal decreto Agricoltura del 2024, dal 22 novembre 2025 è contenuto nell'art. 11-bis del D.lgs. 190/2024, che ammette i moduli a terra in zona agricola solo in aree tassative. Nel 2026 la Corte costituzionale, con le sentenze 127 e 156, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate contro questa regola.

Dove si possono realizzare impianti fotovoltaici a terra?

Fuori dalle zone agricole valgono le regole ordinarie. In zona agricola sono ammessi solo su impianti esistenti senza aumento di superficie, in cave e miniere dismesse, in discariche chiuse, su aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali, entro 350 metri da stabilimenti industriali ed entro 300 metri dalla rete autostradale, oltre ai progetti per comunità energetiche e PNRR.

L'agrivoltaico è sempre consentito su terreno agricolo?

La legge lo ammette sempre se i moduli sono adeguatamente sopraelevati e se una perizia giurata di un professionista attesta che l'impianto conserva almeno l'80% della produzione lorda vendibile agricola. Restano da rispettare i vincoli paesaggistici e il titolo autorizzativo previsto per la taglia dell'impianto.

Che differenza c'è fra agrivoltaico e agrivoltaico avanzato?

"Agrivoltaico" è la nozione di legge che rende l'impianto ammesso in zona agricola. "Avanzato" è la classificazione delle Linee Guida del MASE del 2022: richiede i requisiti A, B, C e D, fra cui il 70% di superficie agricola, moduli alti almeno 1,3 o 2,1 metri e il monitoraggio, ed è quella che conta per gli incentivi dedicati.

Posso mettere pochi pannelli a terra nel mio terreno agricolo per la casa?

Il testo dell'art. 11-bis non prevede un'esenzione per i piccoli impianti domestici: il limite riguarda i moduli a terra in zone classificate agricole, a prescindere dalla taglia. Un giardino in zona residenziale o un impianto sul tetto sono casi diversi. Per il proprio terreno conviene chiedere conferma all'ufficio tecnico del Comune.

Cosa cambia con le leggi regionali sulle aree idonee?

Le regioni devono individuare con legge ulteriori aree idonee, fra lo 0,8% e il 3% della superficie agricola utilizzata, senza introdurre divieti generali. A ottobre 2026 diverse regioni avevano approvato la propria legge e altre avevano proposte in discussione: la regola applicabile a un terreno dipende anche dalla legge della sua regione.

La checklist prima di firmare

Prima di firmare un preliminare, un contratto di affitto o una cessione, conviene avere chiari questi punti:

  • il certificato di destinazione urbanistica del terreno, rilasciato dal Comune;
  • l'eventuale appartenenza del terreno a una delle aree ammesse e le distanze documentate (350 m dagli stabilimenti, 300 m dall'autostrada);
  • il tipo di impianto proposto: a terra, agrivoltaico o agrivoltaico avanzato, con la definizione scritta nel contratto;
  • la perizia giurata sull'80% della produzione lorda vendibile e il nome di chi la firma;
  • la legge regionale vigente sulle aree idonee e i suoi eventuali limiti comunali;
  • la data di avvio del procedimento rispetto al 22 novembre 2025;
  • il titolo autorizzativo previsto e l'amministrazione competente.

Le norme sulle aree idonee stanno cambiando regione per regione. Questa guida descrive il quadro a ottobre 2026 e non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Prevalgono il testo vigente su Normattiva, le indicazioni dell'ufficio tecnico del Comune e della Regione, e il parere di un professionista abilitato.