• Che cos'è: incentivo statale sotto forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, gestito ed erogato direttamente dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
  • A chi spetta: Pubbliche Amministrazioni, enti del terzo settore (ETS), privati cittadini, condomini e imprese, con requisiti e perimetri di ammissibilità differenziati in base alla destinazione d'uso dell'immobile.
  • Quanto vale: copertura fino al 65% delle spese ammissibili per la generalità degli interventi, con innalzamento al 100% per specifici edifici pubblici e Comuni fino a 15.000 abitanti.
  • Come si incassa: bonifico diretto su conto corrente bancario in un'unica rata per importi fino a 15.000 euro, oppure in quote annuali costanti da due a cinque anni per importi superiori.
  • Entro quando presentare domanda: trasmissione della pratica tramite portale telematico entro 90 giorni dalla data di conclusione formale dei lavori per l'accesso diretto.

Che cos'è il Conto Termico 3.0 e come funziona

Il Conto Termico 3.0 è il meccanismo di incentivazione del D.M. 7 agosto 2025 che riconosce un contributo a fondo perduto in conto capitale, erogato dal GSE, fino al 65% delle spese ammissibili per interventi di piccola dimensione di efficienza energetica e produzione di calore da fonti rinnovabili, con una dotazione di 900 milioni di euro l'anno. Introdotto a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 ed entrato pienamente in vigore il 25 dicembre 2025, il quadro normativo rinnova organicamente la disciplina del precedente D.M. 16 febbraio 2016 (noto come Conto Termico 2.0), aggiornandone parametri tecnici, procedure digitali e perimetro di spesa.

A differenza delle detrazioni fiscali come l'Ecobonus o il Bonus Casa, che operano riducendo l'imposta lorda IRPEF o IRES del contribuente spalmando il beneficio su un orizzonte di dieci anni, il meccanismo disciplinato nella sezione del GSE dedicata al Conto Termico 3.0 non è un'agevolazione tributaria. Si tratta di un vero e proprio contributo a fondo perduto GSE, accreditato tramite bonifico bancario direttamente sul codice IBAN indicato dal richiedente (definito normativamente "Soggetto Responsabile"). L'incentivo non risente quindi della capienza fiscale del beneficiario, garantendo un recupero finanziario certo e rapido della spesa sostenuta, a condizione che l'intervento rispetti i tetti dimensionali, i parametri prestazionali minimi e le finestre procedurali previste dai regolamenti applicativi.

Installatore con DPI che rimuove una vecchia caldaia a gas da sostituire con pompa di calore

L'architettura del decreto poggia su una dotazione finanziaria complessiva di 900 milioni di euro per ciascun anno solare. Il legislatore ha stabilito una ripartizione mirata del plafond complessivo: 500 milioni di euro annui sono destinati ai soggetti privati (persone fisiche, condomini, imprese e cooperative), con una riserva specifica di 150 milioni riservata al settore produttivo e industriale; i restanti 400 milioni di euro annui sono assegnati alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti assimilati, di cui 20 milioni vincolati al cofinanziamento delle diagnosi energetiche e della redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) propedeutici agli interventi.

Dal punto di vista operativo e strutturale, le opere agevolabili si dividono in due grandi macro-categorie:

  • Interventi del Titolo II (Incremento dell'efficienza energetica): comprendono le misure di efficientamento passivo dell'involucro edilizio (coibentazione termica di superfici opache, sostituzione di serramenti vetrati, schermature solari), l'adozione di sistemi avanzati di automazione e regolazione (building automation), la trasformazione degli edifici in standard a energia quasi zero (nZEB) e l'ammodernamento dell'illuminazione interna ed esterna.
  • Interventi del Titolo III (Produzione di energia termica da fonti rinnovabili): includono la sostituzione di generatori di calore obsoleti con pompe di calore ad alta efficienza (elettriche, a gas, geotermiche), sistemi ibridi compatti o factory made, generatori e caldaie alimentati a biomassa solida, collettori solari termici per acqua calda sanitaria o integrazione al riscaldamento, scaldacqua a pompa di calore e allacciamenti a reti di teleriscaldamento efficiente.

La gestione amministrativa, l'istruttoria tecnica, la verifica documentale e la successiva erogazione economica sono affidate in via esclusiva al GSE. Nel nostro monitoraggio delle regole operative GSE abbiamo evidenziato come l'accesso al beneficio richieda una distinzione netta tra i due titoli in funzione del soggetto giuridico che sostiene la spesa e della categoria catastale dell'immobile, un aspetto su cui si concentrano molti degli errori di valutazione preliminare.

Chi può accedere: soggetti ammessi, ambiti catastali ed esclusi

L'accesso al Conto Termico 3.0 è aperto a una platea di beneficiari eterogenea, ma l'ammissibilità dei singoli interventi è strettamente vincolata alla natura giuridica del richiedente e alla destinazione d'uso dell'unità immobiliare. La platea comprende le Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, enti statali, consorzi pubblici), gli enti del terzo settore (ETS sia in forma non economica che economica), le persone fisiche private (proprietari, comproprietari, locatari con autorizzazione registrata), i condomini residenziali e a destinazione mista, le imprese costituite sotto qualsiasi forma societaria e le cooperative. Sono ammesse anche le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e i gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente, in armonia con le disposizioni del D.M. 7 dicembre 2023.

La distinzione fondamentale tra il patrimonio residenziale e quello non residenziale governa l'intero decreto: per l'ambito residenziale privato sono ammessi esclusivamente gli immobili censiti nelle categorie catastali da A/1 ad A/7 e nella categoria A/11. Gli edifici censiti come A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi storici) restano soggetti a particolari verifiche documentali se non aperti al pubblico, mentre per gli edifici a destinazione mista la prevalenza residenziale o terziaria viene determinata calcolando la quota millesimale delle superfici riscaldate.

Un privato può incentivare la pompa di calore o il solare termico sulla propria abitazione, ma non il cappotto o gli infissi: gli interventi di efficienza energetica del Titolo II spettano ai privati solo sugli edifici dell'ambito terziario. La persona fisica che interviene sulla propria casa unifamiliare o su un appartamento in condominio non può quindi presentare istanza al GSE per la coibentazione dell'involucro o per la mera sostituzione dei serramenti tramite il Conto Termico, interventi che rimangono di pertinenza esclusiva delle Pubbliche Amministrazioni o dei privati proprietari di edifici a destinazione terziaria (ad esempio uffici, negozi o laboratori censiti nei gruppi catastali B, C e D). I soggetti interessati a verificare l'elenco completo dei profili possono consultare la sezione riassuntiva dei soggetti ammessi al meccanismo.

Soggetto Titolo II efficienza energetica Titolo III rinnovabili termiche Note operative
PA ed enti equiparati, ETS non economici sì, con deroghe fino al 100% nei casi previsti prenotazione con acconti disponibile
ETS economici no accesso ed erogazione assimilati alle PA
Privati persone fisiche e condomini, ambito residenziale no solo rinnovabili termiche e interventi congiunti
Privati e imprese, ambito terziario imprese con titolo e intensità dedicate
CER e gruppi di autoconsumo sì, come membri sì, come membri entro i limiti del D.M. 7 dicembre 2023

Per le imprese e i titolari di reddito d'impresa si applicano requisiti stringenti. L'accesso agli incentivi è precluso alle aziende che si trovano in stato di difficoltà finanziaria ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, a quelle destinatarie di ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (clausola Deggendorf) e ai soggetti che hanno avviato materialmente le opere prima della presentazione di un'apposita richiesta preliminare al GSE. Tale richiesta preliminare, introdotta per garantire l'effetto di incentivazione reale della misura, costituisce una condizione di ammissibilità inderogabile per il settore industriale e dei servizi.

Proprietaria di casa che verifica documenti e fatture per l'incentivo Conto Termico

Un ruolo centrale nell'ecosistema del Conto Termico è svolto dalle Energy Service Company (ESCo). I proprietari di immobili e le imprese possono delegare l'investimento, la gestione tecnica e l'incasso dell'incentivo a una ESCo operante in qualità di Soggetto Responsabile, a patto che quest'ultima sia formalmente certificata secondo la norma UNI CEI 11352. Nel comparto residenziale privato, tuttavia, il legislatore ha inserito un paletto a tutela dei consumatori: la ESCo può assumere il ruolo di Soggetto Responsabile soltanto per impianti termici centralizzati di taglia superiore a 70 kW termici o per impianti solari termici con estensione superiore a 20 m² di superficie captante. Al di sotto di queste soglie dimensionali, l'istanza verso il GSE deve essere intestata direttamente alla persona fisica proprietaria o detentrice dell'immobile, la quale può comunque avvalersi di un professionista o di un installatore qualificato in qualità di Soggetto Delegato per il solo inserimento dei dati e la gestione telematica della piattaforma.

Interventi ammessi: Titolo II, Titolo III e il caso fotovoltaico con accumulo

La gamma degli interventi incentivabili è calibrata per favorire la decarbonizzazione profonda e l'elettrificazione dei consumi di riscaldamento, escludendo le tecnologie basate esclusivamente su combustibili fossili non abbinati a fonti rinnovabili.

Nell'ambito del Titolo II (Efficienza energetica), accessibile a Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati del settore terziario, rientrano:

  • Isolamento termico delle superfici opache delimitanti il volume climatizzato (pareti verticali, coperture, solai interpiano o verso terra), con rispetto di rigorosi valori di trasmittanza termica periodica e stazionaria;
  • Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso locali non riscaldati;
  • Installazione di sistemi di schermatura solare esterni o mobili a protezione delle superfici vetrate esposte da Est a Ovest passando per Sud;
  • Trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB), compresi gli interventi che comportano la demolizione e fedele ricostruzione, ammettendo un ampliamento volumetrico massimo non superiore al 25% del volume riscaldato originario;
  • Sistemi avanzati di automazione e gestione degli edifici (building automation) per il controllo degli impianti di climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione meccanica controllata, rispondenti almeno alla classe B della norma UNI EN ISO 52120-1 (ex UNI EN 15232);
  • Ammodernamento dei sistemi di illuminazione artificiale di interni ed esterni di pertinenza con apparecchi a tecnologia LED ad altissima efficienza e controlli ottici intelligenti.

Nell'ambito del Titolo III (Fonti rinnovabili termiche), aperto sia al comparto residenziale che a quello terziario e industriale, sono incentivati:

  • Sostituzione integrale o parziale di generatori di calore preesistenti con pompe di calore elettriche ad altissima efficienza (aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua) o con sistemi geotermici a sonde orizzontali o verticali, comprese le soluzioni bivalenti e le unità "add-on" concepite per integrare circuiti esistenti;
  • Installazione di sistemi ibridi compatti, composti da pompa di calore elettrica e caldaia a condensazione a gas specificamente assemblate e collaudate in fabbrica da un unico produttore (factory made);
  • Sostituzione di caldaie a gasolio, carbone o biomassa obsoleta con nuovi generatori a biomassa solida (stufe, termocamini, caldaie a pellet e cippato) con classe ambientale 5 stelle secondo il D.M. 186/2017 e soglie di rendimento termico certificate;
  • Installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, per l'integrazione del riscaldamento degli ambienti o per processi industriali, compresi i sistemi a concentrazione solare e i collettori termici ad aria;
  • Sostituzione di scaldacqua elettrici tradizionali ad accumulo ("boiler a resistenza") con scaldacqua dedicati a pompa di calore;
  • Allacciamento a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente alimentate per almeno il 50% da fonti rinnovabili, calore di scarto o cogenerazione ad alto rendimento;
  • Installazione di impianti di microcogenerazione e piccola cogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.

Un'attenzione particolare merita l'integrazione di impianti fotovoltaici con accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Molti operatori commerciali hanno promosso in modo fuorviante il "conto termico 3.0 fotovoltaico" come se il generatore solare fosse incentivabile in modalità isolata (standalone). Nel quadro del D.M. 7 agosto 2025 non è così: l'impianto solare fotovoltaico, la batteria di accumulo elettrochimico e le colonnine di ricarica domestiche o aziendali sono spese ammissibili unicamente come interventi congiunti e accessori, legati a filo doppio alla sostituzione dell'impianto termico principale mediante pompa di calore elettrica pura.

Attenzione: i sistemi ibridi composti da pompa di calore e caldaia a gas non trainano in nessun caso l'incentivazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo o colonnine di ricarica. L'effetto trainante è riservato esclusivamente all'installazione di pompe di calore elettriche integrali.

Inoltre, la taglia del generatore fotovoltaico non può essere scelta a discrezione del committente: la potenza di picco installabile deve essere rigorosamente dimensionata per soddisfare i consumi elettrici attesi dell'edificio a seguito dell'intervento di elettrificazione (fabbisogno per climatizzazione estiva, invernale e acqua calda), escludendo qualsiasi finalità di sovradimensionamento speculativo o di potenziamento di impianti fotovoltaici già allacciati alla rete.

Per semplificare l'iter autorizzativo, il GSE rende disponibile dal 15 aprile 2026 il Catalogo degli apparecchi domestici prequalificati. Questo archivio elenca i modelli di pompe di calore, generatori a biomassa, sistemi ibridi e collettori solari che i produttori hanno già certificato preventivamente presso il Gestore. Per tutti gli apparecchi inseriti a catalogo aventi taglia nominale fino a 35 kW termici (o fino a 50 m² per i pannelli solari termici), il Soggetto Responsabile accede a una procedura standardizzata e semplificata: non è richiesta la produzione della relazione tecnica asseverata di calcolo energetico, riducendo i tempi di compilazione e abbattendo il rischio di difformità interpretative nei calcoli analitici.

Quanto vale l'incentivo: percentuali, massimali e maggiorazioni

L'intensità del sostegno economico fornito dal Conto Termico 3.0 è calcolata applicando una percentuale specifica sulle spese totali ammissibili, comprensive della fornitura dei macchinari, delle opere accessorie idrauliche ed edili e delle prestazioni professionali connesse. L'aliquota ordinaria di riferimento per la maggior parte delle tecnologie installate da privati, condomini e Pubbliche Amministrazioni è fissata fino al 65% dei costi sostenuti, parametrata su specifici costi massimi unitari di potenza o di superficie riportati negli allegati tecnici del decreto ministeriale.

Il decreto riconosce un trattamento potenziato a vantaggio degli enti locali e dei presidi socio-sanitari: l'aliquota di contributo sale fino al 100% della spesa ammissibile per tutti gli interventi eseguiti su edifici pubblici ad uso scolastico di ogni ordine e grado, su asili nido, su strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche, nonché su immobili di proprietà e adibiti ad uso istituzionale dei Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti (sulla base dell'ultimo censimento ISTAT ufficiale). Questa disposizione mira ad azzerare l'onere finanziario per le amministrazioni comunali di piccole dimensioni prive di capacità di bilancio per grandi opere di riqualificazione.

Per le imprese, il D.M. 7 agosto 2025 fissa intensità di aiuto differenziate in funzione della disciplina europea in materia di concorrenza. Le aliquote base per gli interventi di efficienza energetica e rinnovabili termiche nel settore produttivo sono soggette a maggiorazioni progressive:

  • Maggiorazione per dimensione aziendale: incremento fino a 20 punti percentuali per le Piccole Imprese e fino a 10 punti percentuali per le Medie Imprese;
  • Maggiorazione per localizzazione geografica: incremento aggiuntivo per gli investimenti realizzati nelle aree assistite che soddisfano le condizioni delle normative comunitarie in materia di aiuti a finalità regionale;
  • Maggiorazione per salto prestazionale: incremento riconosciuto a progetti capaci di certificare, a mezzo di diagnosi energetica iniziale e consuntiva, un abbattimento del consumo di energia primaria non rinnovabile di almeno il 40%.
Beneficiario Efficienza Titolo II Rinnovabili Titolo III Deroghe e maggiorazioni
PA ed ETS non economici fino al 65% fino al 65% 100% piccoli Comuni, scuole, sanità pubblica
Privati residenziale non ammessi fino al 65% maggiorazione UE dove applicabile
Privati e imprese terziario fino al 65% fino al 65% maggiorazione UE dove applicabile
Imprese, titolo dedicato intensità calcolata su allegati tecnici intensità calcolata su allegati tecnici maggiorazioni PMI, aree assistite, salto energetico

A queste aliquote si aggiunge la cosiddetta "maggiorazione UE": per tutti gli interventi compresi nel Titolo II e per le tecnologie del Titolo III, il contributo spettante è incrementato di 10 punti percentuali (fermo restando il limite generale insuperabile del 65% per i privati o del 100% per i soggetti derogati) qualora le apparecchiature principali installate siano prodotte o sostanzialmente trasformate all'interno del territorio degli Stati membri dell'Unione Europea. A supporto di questo beneficio, il Soggetto Responsabile deve allegare alla documentazione di fine lavori il certificato di origine non preferenziale rilasciato dalla Camera di Commercio o un'Informazione Vincolante sull'Origine (IVO); in via transitoria, fino al 31 dicembre 2026, il GSE ammette una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) resa dal legale rappresentante dell'azienda costruttrice attestante il ciclo produttivo europeo.

Tra le spese ammissibili al calcolo rientrano le opere edili e idrauliche di smantellamento del vecchio impianto, le modifiche all'impianto di distribuzione o emissione a bassa temperatura, le linee elettriche dedicate, i sistemi di accumulo inerziale e per acqua sanitaria, i sistemi di trattamento dell'acqua conformi al D.P.R. 59/2013, oltre ai costi professionali per perizie, asseverazioni, Attestati di Prestazione Energetica e diagnosi energetiche.

Le regole per l'incasso sono lineari: per incentivi fino a 15.000 € il GSE eroga il contributo in un'unica rata; oltre quella soglia il pagamento avviene in rate annuali costanti di due o cinque anni secondo la tipologia di intervento. La cadenza quinquennale interessa in particolare gli interventi sull'involucro edilizio e i grandi impianti a biomassa o solari, mentre per le pompe di calore di taglia media la liquidazione standard avviene in due anni solari. Tutti i dettagli su tetti massimi di spesa unitaria e coefficienti analitici sono consultabili sulla pagina delle percentuali e modalità di erogazione pubblicate dal GSE.

Per visualizzare concretamente come operano questi numeri, consideriamo due casi rappresentativi:

Esempio 1: Residenziale privato unifamiliare

  • Soggetto richiedente: Persona fisica proprietaria di villetta unifamiliare.
  • Ubicazione: Zona climatica E.
  • Intervento: Sostituzione di vecchia caldaia a gasolio con pompa di calore aria-acqua da 12 kW termici (presente a Catalogo GSE, con maggiorazione UE) abbinata a solare termico da 4 m² e impianto fotovoltaico congiunto da 4 kWp con accumulo da 6 kWh.
  • Spesa totale sostenuta: 22.000 € (compresa IVA e spese tecniche).
  • Limite massimo di spesa ammissibile per la combinazione: 20.500 €.
  • Intensità di incentivo applicabile: 65% (comprensivo del premio per componentistica europea).
  • Contributo complessivo liquidato dal GSE: 13.325 €.
  • Costo netto effettivo a carico del proprietario: 8.675 €.
  • Modalità di liquidazione: Erogazione in un'unica rata mediante bonifico bancario entro 90 giorni dall'accettazione della scheda-contratto, essendo l'importo inferiore alla soglia dei 15.000 €.

Tecnico che compila la domanda Conto Termico 3.0 sul PortalTermico del GSE

Esempio 2: Edificio pubblico scolastico

  • Soggetto richiedente: Comune con 8.000 abitanti (zona non assistita).
  • Ubicazione: Zona climatica D.
  • Intervento: Riqualificazione profonda di plesso scolastico esistente verso standard nZEB mediante cappotto esterno, sostituzione infissi, pompa di calore centralizzata geotermica da 150 kW termici e ventilazione meccanica controllata.
  • Spesa complessiva ammissibile: 480.000 €.
  • Intensità di incentivo applicabile: 100% (deroga piccoli Comuni e destinazione scolastica).
  • Contributo totale concesso dal GSE: 480.000 €.
  • Costo netto a carico del Comune: 0 € (ad esclusione di eventuali oneri accessori eccedenti i massimali unitari).
  • Modalità di liquidazione: Procedura a prenotazione con erogazione di un acconto del 40% a inizio lavori, quota intermedia a stato avanzamento e saldo finale a consuntivo entro 5 anni.

Conto Termico 3.0 o 2.0 o detrazioni: cosa cambia e regime transitorio

La scelta dello strumento di incentivazione impone a committenti e tecnici un'analisi accurata tra le opportunità offerte dal nuovo Conto Termico 3.0, il regime di chiusura del vecchio Conto Termico 2.0 e le tradizionali detrazioni fiscali (Ecobonus, Bonus Casa o Superbonus nei regimi residui).

Aspetto Conto Termico 2.0 Conto Termico 3.0 Detrazioni fiscali (Ecobonus, Bonus casa)
Natura del beneficio contributo a fondo perduto contributo a fondo perduto in conto capitale detrazione IRPEF in più anni
Privati su efficienza in casa no no sì, nei limiti delle leggi di bilancio vigenti
Fotovoltaico con accumulo no sì, solo congiunto a pompa di calore elettrica sì, con regole proprie
Termine domanda dopo i lavori 60 giorni 90 giorni adempimenti ENEA e scadenze proprie
Rata unica fino a 5.000 € fino a 15.000 € non applicabile

Come emerge dal quadro comparativo, il passaggio al 3.0 ha apportato tre innovazioni decisive:

  • L'estensione del termine temporale per la trasmissione delle pratiche a consuntivo da 60 a 90 giorni dalla fine dei lavori, riducendo le decadenze causate da ritardi nei collaudi o nell'emissione delle fatture.
  • L'innalzamento della soglia per la rata unica da 5.000 a 15.000 euro, che permette alla stragrande maggioranza degli interventi domestici unifamiliari di rientrare nel pagamento immediato senza rateizzazioni pluriennali.
  • L'apertura ai sistemi fotovoltaici, alle batterie di accumulo e alle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, preclusi dal vecchio decreto del 2016.

Per regolare i lavori svolti a cavallo dell'introduzione della riforma, il GSE ha disciplinato le condizioni per definire se applicare il regime transitorio tra Conto Termico 2.0 e 3.0. Le regole operative identificano quattro casistiche:

  1. Gli interventi conclusi formalmente entro il 25 dicembre 2025 restano regolati dal Conto Termico 2.0, con obbligo di presentare istanza entro 60 giorni dalla fine dei lavori sul vecchio portale;
  2. Le istanze già regolarmente inviate prima del 25 dicembre 2025 continuano a essere gestite e liquidate secondo i coefficienti e le prescrizioni del Conto Termico 2.0;
  3. Le istanze a prenotazione presentate dalle Pubbliche Amministrazioni e già accettate dal GSE prima dell'entrata in vigore del 3.0 mantengono le condizioni originarie fino alla liquidazione del saldo finale;
  4. In via eccezionale, fino al 25 dicembre 2026, le Pubbliche Amministrazioni che hanno sottoscritto contratti di fornitura per l'acquisto di generatori a condensazione prima del 2025 possono ancora richiedere l'incentivo secondo le vecchie tabelle del 2.0.

Sul piano della sovrapposizione tra incentivi vige un principio categorico: il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con Ecobonus e altre detrazioni fiscali statali sulle stesse spese: sullo stesso intervento si sceglie tra contributo in conto capitale e detrazione, salvo le eccezioni nominate dal decreto. Il Gestore ribadisce questo perimetro nel chiarimento del GSE sulla cumulabilità con le detrazioni, sottolineando che il divieto di doppio finanziamento impedisce di portare in detrazione fiscale l'eventuale spesa residua non coperta dal contributo del GSE per la medesima voce di fattura.

Le uniche deroghe ammesse alla cumulabilità riguardano:

  • Fondi di garanzia istituiti a livello regionale o nazionale per agevolare l'accesso al credito bancario;
  • Fondi di rotazione per la concessione di mutui a tasso agevolato;
  • Contributi in conto interessi erogati da istituti di credito o enti camerali;
  • Cumulo fino al 100% della spesa effettiva per gli interventi realizzati e utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso la combinazione con programmi regionali a fondo perduto (esclusi fondi statali vincolati);
  • Compatibilità con i meccanismi di valorizzazione dell'energia condivisa nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e nei gruppi di autoconsumo collettivo, nei limiti tracciati dal D.M. 7 dicembre 2023.

Come fare domanda: procedura PortalTermico passo passo e calendario 2026

L'accesso ai fondi avviene tramite la piattaforma informatica del GSE denominata PortalTermico 3.0, accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS da parte del Soggetto Responsabile o del suo Soggetto Delegato. Per i privati e le aziende che operano a consuntivo, il canale di riferimento è l'accesso diretto, mentre le Pubbliche Amministrazioni e gli ETS non economici possono accedere sia all'accesso diretto che alla modalità a prenotazione, con cui bloccare i fondi prima dell'apertura del cantiere.

La sequenza operativa per presentare l'istanza in accesso diretto si articola in una serie di passaggi obbligati:

  1. Verifica preliminare di conformità: prima di procedere con l'acquisto o lo smantellamento dell'esistente, occorre accertare che il richiedente detenga titolo idoneo sull'immobile (proprietà, usufrutto, locazione registrata con formale autorizzazione del proprietario), che l'immobile sia accatastato nelle categorie consentite e che l'impianto termico originario sia presente, allacciato e dimostrabile come funzionante;
  2. Diagnosi energetica e APE ante-operam (quando obbligatori): per interventi su edifici interi con potenza termica pari o superiore a 200 kW, per riqualificazioni nZEB e per le procedure a prenotazione, è tassativo affidare a un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato UNI CEI 11339 o a una ESCo certificata UNI CEI 11352 la redazione di una diagnosi energetica conforme alla norma UNI CEI EN 16247, avente data anteriore non superiore a 12 mesi;
  3. Richiesta preliminare (solo per imprese): nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa, prima di emettere ordini vincolanti o versare acconti contrattuali è necessario registrare l'iniziativa sul portale GSE trasmettendo la richiesta preliminare, a garanzia dell'effetto incentivante;
  4. Esecuzione dell'intervento e tracciabilità finanziaria: installazione dei macchinari conformemente alla regola dell'arte e ai parametri minimi del D.M. 7 agosto 2025. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti tassativamente tramite bonifico bancario o postale "parlante", da cui risulti in modo inequivocabile la causale specifica con riferimento al Conto Termico, il numero e la data della fattura quietanzata, il codice fiscale o partita IVA del pagatore e la partita IVA del fornitore;
  5. Raccolta documentale e perizie: acquisizione del libretto d'impianto aggiornato con rapporto di efficienza energetica, dichiarazione di conformità dell'installatore (D.M. 37/08), certificazioni di resa termica o scheda del Catalogo GSE, scheda tecnica del produttore per la componentistica, documentazione fotografica ad alta risoluzione (targhe dei generatori, locali tecnici ante e post operam) e asseverazione tecnica se l'apparecchio non è a catalogo o supera i 35 kW termici;
  6. Invio dell'istanza telematica: compilazione della scheda-domanda sul PortalTermico 3.0 allegando tutta la documentazione scansionata in formato PDF/A entro e non oltre 90 giorni solari dalla data di fine lavori (attestata dal collaudo o dalla dichiarazione dell'installatore);
  7. Sottoscrizione e perfezionamento della scheda-contratto: a valle del controllo informatico e documentale del GSE, la scheda-contratto generata dal sistema deve essere controfirmata digitalmente dal Soggetto Responsabile e ricaricata sulla piattaforma entro i termini assegnati.

Manutentore che collauda una pompa di calore nel locale tecnico di un condominio

Nel nostro monitoraggio del calendario attuativo abbiamo registrato rilevanti modifiche procedurali intervenute nei primi mesi di avvio del servizio:

Data Evento
26 settembre 2025 pubblicazione del D.M. 7 agosto 2025 in Gazzetta Ufficiale n. 224
25 dicembre 2025 entrata in vigore del Conto Termico 3.0
2 febbraio 2026 apertura del PortalTermico 3.0
3 marzo 2026 sospensione temporanea delle nuove istanze
13 aprile 2026 riapertura in sola modalità accesso diretto, con proroga di 40 giorni
15 aprile 2026 pubblicazione del Catalogo apparecchi prequalificati

L'apertura dello sportello digitale il 2 febbraio 2026 è stata travolta da un volume senza precedenti di richieste: in sole quattro settimane sono pervenute istanze per un controvalore di circa 1,3 miliardi di euro, eccedendo ampiamente la disponibilità di cassa programmata per l'intero esercizio. Di fronte a questo shock di domanda, il GSE ha deliberato con avviso del 3 marzo 2026 la sospensione immediata della ricezione di nuove pratiche per procedere al ricalcolo delle coperture e all'aggiornamento dei sistemi di controllo.

La riapertura è avvenuta il 13 aprile 2026, limitata in prima battuta alle sole istanze in accesso diretto. Per tutelare i richiedenti i cui termini perentori di 90 giorni scadevano durante il periodo di congelamento della piattaforma (tra il 3 marzo e il 12 aprile 2026), il GSE ha accordato una proroga straordinaria di 40 giorni. In sede di compilazione, per queste pratiche rimaste in sospeso è stata introdotta l'indicazione eccezionale di far coincidere, nei campi del portale, la data convenzionale di fine lavori con quella effettiva di trasmissione dell'istanza. A completare l'assetto operativo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha disposto una rimodulazione provvisoria dei limiti di spesa per il 2026 tramite il decreto direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026, fissando il tetto a 450 milioni per le Pubbliche Amministrazioni e 450 milioni per i soggetti privati. Per tutte le istruzioni esecutive dettagliate si rimanda alle procedure di accesso diretto e prenotazione.

Consiglio: prima di avviare i lavori, verificare che l'apparecchio scelto sia nel Catalogo GSE e che l'impianto esistente sia documentabile come funzionante: sono i due minuti che evitano il rigetto sei mesi dopo.

Erogazione, controlli e verifiche: cosa succede dopo la domanda

Una volta trasmessa la pratica e validata la documentazione, la domanda entra nella fase di istruttoria formale e tecnica gestita dal GSE. La tempistica di accredito economico dipende dal tipo di procedura e dall'importo: in caso di esito positivo dell'istruttoria senza richieste di integrazione documentale, il bonifico per la rata unica (importi fino a 15.000 €) viene accreditato indicativamente entro 60-90 giorni dal perfezionamento della scheda-contratto. Per importi superiori, la prima rata viene corrisposta con le medesime tempistiche, mentre le quote successive vengono liquidate entro il 30 giugno di ciascun anno successivo di competenza.

Per le Pubbliche Amministrazioni e gli enti del terzo settore che hanno optato per il canale a prenotazione, l'erogazione si sviluppa a tappe:

  • Un primo acconto (pari di norma al 40% del contributo concesso) viene liquidato al momento dell'approvazione della prenotazione e della produzione del contratto di affidamento dei lavori o dell'ordinativo di spesa;
  • Eventuali stati di avanzamento lavori intermedi possono sbloccare quote addizionali;
  • Il saldo finale viene versato unicamente dopo il completamento dell'opera, il collaudo definitivo e la trasmissione della rendicontazione analitica di spesa. Qualora l'amministrazione non rispetti il cronoprogramma dichiarato in fase di prenotazione o non trasmetta gli aggiornamenti entro i termini perentori previsti, l'impegno di spesa decade automaticamente e il GSE avvia le procedure di recupero coattivo degli acconti precedentemente liquidati, comprensivi degli interessi legali.

I controlli del GSE non si fermano alla scheda-domanda: foto ante e post operam, fatture coerenti con le date dichiarate e libretti d'impianto sono la prima linea di difesa di un incentivo che può essere recuperato se i documenti non reggono. L'attività ispettiva del Gestore si articola su due livelli: un'istruttoria documentale al 100% delle istanze presentate e controlli a campione in situ, eseguiti direttamente da tecnici incaricati dal GSE presso gli edifici oggetto dell'intervento.

Durante la verifica documentale il GSE controlla la congruità economica delle spese rispetto ai prezziari regionali o ai tetti massimi di spesa unitaria previsti dal D.M. 7 agosto 2025; la corrispondenza univoca tra i codici fiscali e le intestazioni di fatture, bonifici e schede d'impianto; la compatibilità temporale tra ordini, fatture e bonifici; e la presenza dei requisiti prestazionali certificati (COP, rendimenti e classi di emissione). In caso di anomalie riscontrate durante le verifiche in sito o nell'archivio storico nei 5 anni successivi alla liquidazione, il GSE notifica un avviso di revoca dell'incentivo con contestuale obbligo di restituzione delle somme incassate maggiorate di sanzioni.

Errori che bloccano la pratica: casi reali e come evitarli

Dall'analisi delle criticità emerse nei primi mesi di operatività del PortalTermico 3.0 e dai casi discussi nei forum tecnici specializzati, la stragrande maggioranza dei dinieghi e delle richieste di integrazione non scaturisce da inadeguatezze impiantistiche, ma da superficialità nella tenuta dei fascicoli probatori e procedurali.

Nel nostro monitoraggio abbiamo individuato cinque tipologie ricorrenti di fallimento della pratica:

  • 1. Dichiarazione di impianto "esistente e funzionante" non riscontrabile
    • Causa del rigetto: Il richiedente presenta domanda per la sostituzione di un generatore guasto, non allacciato alle reti di alimentazione o privo del libretto di impianto con manutenzioni pregresse. Il GSE rigetta l'istanza poiché l'intervento si configura come "nuova installazione" e non come "sostituzione", requisito obbligatorio per accedere al Titolo III.
    • Come prevenirlo: Prima di toccare l'impianto, occorre verificare che il generatore da sostituire sia operativo, munito di libretto di impianto registrato al catasto termico regionale (CURIT, CIRCE, CIT, ecc.) e con almeno un rapporto di efficienza energetica recente. In presenza di stufe o camini aperti a legna, l'utilizzo abituale va dimostrato mediante fatture di acquisto del combustibile, bollette elettriche o del gas congruenti con l'abitazione e fotografie chiare dell'impianto regolarmente inserito nell'ambiente domestico con canna fumaria funzionante.
  • 2. Domanda trasmessa oltre la soglia dei 90 giorni solari
    • Causa del rigetto: Il tecnico o il proprietario trasmette l'istanza al novantunesimo giorno dal collaudo o dalla dichiarazione di fine lavori redatta dall'installatore. Il PortalTermico 3.0 applica un blocco rigido calcolato sulla data inserita e invalida la pratica in via definitiva senza possibilità di appello.
    • Come prevenirlo: La gestione temporale va pianificata con rigore. La data di fine lavori deve coincidere con la data esplicita riportata nella dichiarazione di conformità o nel verbale di collaudo e messa in funzione. Qualora manchino ancora allegati secondari, la pratica sul portale va comunque aperta e compilata nelle parti anagrafiche per monitorare la scadenza.
  • 3. Richiesta di incentivo per fotovoltaico ed accumulo priva di pompa di calore elettrica pura
    • Causa del rigetto: L'utente installa una caldaia a pellet o un sistema ibrido (caldaia più pompa di calore) associando l'impianto fotovoltaico con accumulo come intervento trainato. L'istruttoria scarta la quota del fotovoltaico decurtando l'incentivo, poiché i sistemi ibridi e le biomasse non abilitano il traino dei generatori solari.
    • Come prevenirlo: La componente fotovoltaica e le batterie possono essere portate in detrazione o a contributo GSE solo se l'impianto termico primario è sostituito integralmente da una pompa di calore elettrica pura. Il dimensionamento deve attenersi al bilancio energetico post-intervento calcolato dalla diagnosi o dalla scheda tecnica, senza eccedenze di potenza.
  • 4. Pagamenti bancari e fatture fuori sequenza temporale o disallineati
    • Causa del rigetto: Emissione di fatture dopo la data formale di collaudo, mancato inserimento della dicitura di legge sui bonifici parlanti o pagamenti effettuati da un conto corrente non intestato al Soggetto Responsabile (ad esempio, coniuge non comproprietario né locatario autorizzato).
    • Come prevenirlo: La sequenza contabile deve essere lineare: preventivo, inizio lavori, eventuali acconti via bonifico parlante dedicato, ultimazione delle opere, saldo, e solo successivamente collaudo finale. I pagamenti devono partire dal conto del richiedente, con causale univoca che richiami gli estremi precisi della fattura e il D.M. 7 agosto 2025.
  • 5. Difformità tra scheda-domanda, targhe dei macchinari e zone climatiche
    • Causa del rigetto: L'asseveratore indica sul portale una potenza o un rendimento corrispondente al dato nominale di catalogo commerciale, ma non al modello esatto o alla specifica matricola desumibile dalla foto della targa del generatore caricata a sistema, oppure seleziona una zona climatica non coincidente con quella dell'archivio ISTAT del Comune.
    • Come prevenirlo: Le fotografie delle targhe identificative devono essere perfettamente a fuoco e leggibili. Prima di confermare l'invio, è necessario eseguire una verifica incrociata tra i codici modello del catalogo prequalificato GSE e le matricole apposte sull'involucro dell'unità interna ed esterna.

Domande frequenti

Chi può accedere al Conto Termico 3.0?

Possono accedere Pubbliche Amministrazioni, enti del terzo settore (sia economici che non economici), persone fisiche, condomini, imprese e cooperative, oltre a Comunità Energetiche Rinnovabili e gruppi di autoconsumatori. L'ammissibilità varia per ambito: i privati accedono solo alle rinnovabili termiche per il residenziale e all'efficienza energetica per il terziario. Le imprese devono presentare domanda preliminare.

Un privato può usarlo per la propria abitazione?

Sì, ma esclusivamente per gli interventi del Titolo III relativi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come pompe di calore, sistemi ibridi, caldaie a biomassa, solare termico e scaldacqua a pompa di calore. Non è invece possibile richiedere l'incentivo per interventi di sola coibentazione dell'involucro o per la sostituzione dei serramenti della propria residenza privata.

Quale percentuale di spesa copre l'incentivo?

L'incentivo copre ordinariamente fino al 65% delle spese ammissibili sostenute, calcolate entro massimali unitari di costo per kilowatt o metro quadro. La copertura sale fino al 100% per gli interventi realizzati su scuole, ospedali ed edifici di proprietà dei Comuni con meno di 15.000 abitanti. Le imprese seguono un regime dedicato con percentuali modulate in base a taglia e territorio.

È cumulabile con Ecobonus o Bonus ristrutturazioni?

No. Vige il divieto assoluto di doppio finanziamento sulla medesima voce di spesa: l'intervento incentivato con il Conto Termico non può essere portato in detrazione fiscale nemmeno per la quota residua non coperta dal contributo GSE. Le uniche eccezioni riguardano fondi di garanzia, finanziamenti agevolati in conto interessi e contributi locali riservati alle Pubbliche Amministrazioni entro il 100%.

Il fotovoltaico è incentivabile da solo?

No. Il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica per veicoli elettrici non sono ammissibili come interventi singoli. Possono accedere all'incentivo unicamente come interventi congiunti alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore elettrica pura, con potenza fotovoltaica rigorosamente dimensionata sui fabbisogni elettrici calcolati dell'edificio a seguito dell'elettrificazione.

Entro quando va presentata la domanda?

La domanda in accesso diretto va trasmessa telematicamente tramite il PortalTermico del GSE entro 90 giorni solari dalla data formale di conclusione dei lavori o di collaudo dell'impianto. Per le pratiche i cui termini scadevano durante la sospensione del portale nel 2026 è stata disposta una proroga straordinaria di 40 giorni. Nel vecchio Conto Termico 2.0 il termine era di 60 giorni.

Come viene erogato il contributo?

Il GSE eroga l'incentivo tramite bonifico bancario diretto sul conto corrente del Soggetto Responsabile. Se l'importo totale spettante non supera i 15.000 euro, la liquidazione avviene in un'unica soluzione entro circa 60-90 giorni dall'approvazione. Se l'importo è superiore, il contributo viene frazionato in rate annuali costanti di due o cinque anni a seconda della tipologia impiantistica.

Serve l'asseverazione di un tecnico?

L'asseverazione tecnica è obbligatoria per tutti gli interventi eseguiti con apparecchiature non presenti nel Catalogo GSE e per impianti con potenza termica superiore a 35 kW o collettori solari oltre 50 m². Per gli apparecchi prequalificati entro tali soglie dimensionali si applica la procedura semplificata, che non richiede perizia analitica ma solo la conformità dei requisiti d'installazione.

Una caldaia guasta conta come impianto esistente?

No. Per accedere all'incentivo l'impianto preesistente deve risultare presente e regolarmente funzionante alla data di inizio lavori. Un generatore dismesso, scollegato o privo di collaudo e manutenzione non soddisfa il requisito e comporta il rigetto dell'istanza per nuova installazione. L'uso abituale deve essere riscontrabile tramite libretto d'impianto registrato, fatture di combustibile o bollette storiche.

Checklist operativa prima di presentare domanda

Prima di procedere all'avvio dell'investimento e all'inserimento dei dati sul portale del GSE, è opportuno verificare sistematicamente ciascuno dei seguenti passaggi tecnici e amministrativi:

  • Titolo giuridico e ambito catastale: verificare di essere proprietari, comproprietari o locatari con contratto registrato e consenso scritto del proprietario; verificare che la categoria catastale sia compresa tra A/1-A/7 o A/11 per l'uso residenziale, o nei gruppi terziari per il Titolo II.
  • Funzionamento dell'impianto preesistente: verificare la presenza della targa, l'allacciamento ai fluidi di alimentazione, il libretto d'impianto aggiornato e la documentazione di utilizzo pregresso (bollette, manutenzioni ordinarie o scontrini d'acquisto combustibile).
  • Verifica del Catalogo GSE: accertare se il modello scelto di pompa di calore, biomassa, sistema ibrido o collettore solare sia presente nel Catalogo degli apparecchi prequalificati per accedere alla procedura semplificata sotto i 35 kW termici.
  • Adempimenti preliminari per le imprese: se il beneficiario è un'azienda, verificare che la richiesta preliminare sul portale sia stata inviata prima della firma di preventivi vincolanti, ordini o pagamenti.
  • Diagnosi e Attestati Energetici: verificare se l'intervento richiede la diagnosi redatta da EGE o ESCo (obbligatoria sopra i 200 kW, per nZEB o su prenotazione) e predisporre l'APE ante e post operam quando previsto.
  • Fascicolo fotografico completo: scattare fotografie nitide a colori dell'impianto ante-operam (ambiente d'installazione, canna fumaria, targa identificativa con matricola) e dell'installazione post-operam (vano tecnico, protezioni idrauliche, collegamenti elettrici, unità interne ed esterne con targhe visibili).
  • Fatturazione e bonifici tracciabili: richiedere fatture dettagliate con scorporo analitico delle voci impiantistiche e di manodopera; disporre bonifici parlanti dal conto corrente del beneficiario con causale esplicita riferita al D.M. 7 agosto 2025 e numero di fattura.
  • Controllo temporale dei 90 giorni: verificare la data di collaudo o di ultimazione lavori apposta sulla dichiarazione di conformità e impostare l'invio della pratica entro il termine improrogabile di 90 giorni solari.
  • Dati bancari e deleghe: accertare che il codice IBAN inserito appartenga a un conto corrente intestato o cointestato al Soggetto Responsabile e che le lettere di delega per tecnici o intermediari siano firmate digitalmente o corredate da copia del documento d'identità in corso di validità.

I requisiti operativi, i massimali economici e le disposizioni del PortalTermico evolvono con l'aggiornamento dei decreti e delle circolari interpretative del GSE: per ogni caso concreto prevale sempre l'analisi asseverata del professionista abilitato e il riscontro diretto sulle procedure ufficiali del Gestore dei Servizi Energetici rispetto a quanto riportato nella presente guida.