Chi cerca ancora "scambio sul posto" e cosa deve sapere
Migliaia di proprietari di impianti fotovoltaici digitano ancora "scambio sul posto" sui motori di ricerca, convinti che sia un meccanismo a cui si possa ancora accedere. Non è così, e la risposta va data subito: dal 2025 lo scambio sul posto non è più accessibile ai nuovi impianti. Chi installa oggi un impianto fotovoltaico non può più sottoscrivere una convenzione di questo tipo; per l'energia immessa in rete l'alternativa individuata dal legislatore e regolata dal GSE è il ritiro dedicato, affiancato dalle configurazioni di autoconsumo diffuso e dalle comunità energetiche rinnovabili.
Chi invece ha già una convenzione in corso non deve preoccuparsi di un blocco improvviso: la convenzione resta valida, ma non oltre 15 anni dalla data della prima sottoscrizione. In sintesi, prima di entrare nel dettaglio: lo scambio sul posto era un contributo del GSE che compensava l'energia immessa in rete con quella prelevata in un momento diverso; le date da ricordare sono tre — il limite dei 15 anni dalla prima sottoscrizione, il 29 maggio 2025 (ultima data utile per l'entrata in esercizio dell'impianto) e il 26 settembre 2025 (termine per presentare la domanda al GSE); chi ha già la convenzione la mantiene fino alla scadenza dei 15 anni, senza rinnovo; chi installa oggi accede al ritiro dedicato o ad altre forme di valorizzazione dell'energia immessa; e ciò che non cambia è la possibilità di autoconsumare l'energia prodotta, con o senza accumulo, indipendentemente dal regime scelto per l'energia immessa in rete.
Com'era lo scambio sul posto
Lo scambio sul posto era una forma di autoconsumo in sito con cui il GSE compensava l'energia elettrica immessa in rete con quella prelevata in un momento diverso, riconoscendo al titolare dell'impianto un contributo economico calcolato sulla base di questa compensazione. La rete elettrica funzionava, di fatto, come un accumulo virtuale: l'energia prodotta di giorno e non consumata veniva immessa in rete, e quella prelevata la sera o nei giorni di scarsa produzione veniva "restituita" tramite il conguaglio economico gestito dal GSE.
Il meccanismo era descritto nel dettaglio dalla pagina ufficiale del GSE sullo scambio sul posto, che lo definisce come un servizio che consente di compensare, tramite un contributo in conto scambio, l'energia prodotta e immessa con quella consumata e prelevata dalla rete in tempi differenti rispetto a quelli di produzione. Secondo quanto riportato da Enel, il limite di potenza per accedere al servizio era storicamente fissato a 500 kW, una soglia pensata per coprire la generalità degli impianti domestici e di piccole imprese, oltre che molti impianti condominiali.
Il servizio era rivolto principalmente a utenti finali con impianti di produzione, alimentati da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, con potenza contenuta: famiglie, piccole e medie imprese, condomini. Il nome derivava proprio dalla logica del meccanismo: non si vendeva l'energia immessa in rete, la si "scambiava" con quella prelevata in un momento successivo, restando nella logica dell'autoconsumo anche quando la produzione e il consumo non coincidevano nello stesso istante.

Perché è finito e quali sono le date
Lo scambio sul posto si è chiuso alle nuove richieste il 26 settembre 2025, e solo per gli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025: chi ha installato dopo quella data, o non ha presentato domanda entro il termine, non può accedervi. La base giuridica di questo stop è l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/2021, che recepisce la direttiva europea sulle energie rinnovabili e ha previsto il superamento del meccanismo.
L'attuazione pratica è avvenuta tramite due delibere dell'ARERA: la 78/2025/R/efr e, soprattutto, la 213/2025/R/efr del 27 maggio 2025 (pubblicata il 30 maggio 2025), che ha confermato e ribadito il termine del 26 settembre 2025 per la presentazione delle istanze. La comunicazione del GSE sull'argomento, pubblicata sul portale istituzionale, riporta la stessa scadenza senza indicare esplicitamente l'anno nel testo della pagina di servizio; l'anno 2025 emerge però in modo concorde dalla comunicazione GSE stessa, dalla delibera ARERA e da tutte le fonti ufficiali disponibili.
Questo spiega perché alcune pagine ancora in circolazione riportino date diverse, come il 31 dicembre 2024: quella data riguarda un aspetto distinto, relativo al mancato rinnovo delle convenzioni che hanno superato i 15 anni (trattato nella sezione successiva), e non va confusa con il termine di chiusura del meccanismo alle nuove richieste. Chi legge contenuti datati rischia di sovrapporre due scadenze diverse, con conseguenze pratiche opposte: una riguarda chi vuole accedere oggi (impossibile), l'altra riguarda chi ha già una convenzione attiva da anni.
| Data | Cosa stabilisce | Fonte |
|---|---|---|
| 15 anni dalla prima sottoscrizione | Le convenzioni esistenti non si rinnovano al raggiungimento di questo limite | Decreto-legge 181/2023; delibera ARERA 457/2024/R/efr |
| 29 maggio 2025 | Ultima data di entrata in esercizio dell'impianto per poter accedere allo scambio sul posto | Delibera ARERA 213/2025/R/efr; comunicazione GSE |
| 26 settembre 2025 | Termine finale per presentare al GSE la domanda di accesso allo scambio sul posto | Comunicazione del GSE sullo stop al meccanismo; delibera ARERA 213/2025/R/efr |
Cosa succede se hai già lo scambio sul posto
Chi ha una convenzione di scambio sul posto già attiva non perde nulla dall'oggi al domani: la convenzione resta valida, ma non può essere rinnovata al raggiungimento di 15 anni dalla data di prima sottoscrizione, come stabilito dal decreto-legge 181/2023 e dalla delibera ARERA 457/2024/R/efr. Superato quel limite, il contratto termina e non si rinnova, indipendentemente dalla data di installazione dell'impianto.
Da questo limite discende un calcolo aritmetico, elaborato dalla Redazione e non presente come tale nelle fonti ufficiali: poiché l'ultima convenzione possibile poteva essere sottoscritta entro il 26 settembre 2025, la convenzione più recente potrà durare al massimo fino a circa il 2040. Tutte le convenzioni sottoscritte prima di quella data hanno già raggiunto, o raggiungeranno prima, il limite dei 15 anni.
Le situazioni concrete in cui può trovarsi chi ha già un impianto sono essenzialmente tre: la convenzione con meno di 15 anni di vita, che resta pienamente valida; la convenzione che ha raggiunto o sta per raggiungere i 15 anni, che non si rinnova; e il caso di chi aveva un impianto già in esercizio prima del 29 maggio 2025 ma non ha presentato domanda entro il 26 settembre 2025, restando quindi escluso dal meccanismo. Su un punto le fonti non concordano e questo articolo non prende posizione: se il passaggio dalla convenzione scaduta al ritiro dedicato sia automatico o richieda un'istanza specifica al GSE. In assenza di certezza, l'indicazione prudente è verificare la propria posizione tramite il portale GSE, dove ciascun titolare può controllare lo stato della propria convenzione e le eventuali azioni da compiere.
| Situazione | Cosa dicono le regole | Cosa fare |
|---|---|---|
| Convenzione attiva con meno di 15 anni | Resta valida fino al raggiungimento del limite | Nessuna azione immediata; monitorare la data di prima sottoscrizione |
| Convenzione arrivata a 15 anni | Non si rinnova; termina il contributo in conto scambio | Verificare sul portale GSE il passaggio al ritiro dedicato o ad altra opzione |
| Impianto in esercizio prima del 29/05/2025 senza domanda entro il 26/09/2025 | Escluso dallo scambio sul posto | Valutare l'accesso al ritiro dedicato o ad altre configurazioni per l'energia immessa |

Cosa lo ha sostituito: il ritiro dedicato
Per chi non può più accedere allo scambio sul posto, la principale alternativa per valorizzare l'energia immessa in rete è il ritiro dedicato (RID), un servizio attivo dal 1° gennaio 2008 con cui il GSE ritira l'energia immessa pagando un prezzo per ogni kWh, in alternativa alla vendita sul mercato libero. Per gli impianti a fonte solare non è previsto un limite di potenza per l'accesso al servizio.
Il prezzo riconosciuto per l'energia immessa segue il prezzo zonale orario, che varia in base alla zona geografica e all'ora del giorno. Secondo i dati riportati dal GSE, la media di questo prezzo è stata di 11,5 centesimi di euro al kWh nel 2025, salita a 12,8 centesimi di euro al kWh nel primo trimestre 2026. Per gli impianti a fonte rinnovabile non incentivati fino a 1 MW di potenza (e per il fotovoltaico incentivato fino a 100 kW) è previsto anche un prezzo minimo garantito, fissato per il 2026 a 4,75 centesimi di euro al kWh, applicabile fino a un ritiro annuo di 1.500.000 kWh; oltre questa soglia si applica il solo prezzo zonale orario. A fine anno il GSE effettua un conguaglio nel caso in cui il prezzo zonale risulti più favorevole rispetto al minimo garantito. Il pagamento avviene con cadenza mensile, con un ritardo di circa due mesi rispetto al periodo di competenza, ed è previsto un importo minimo di 5 euro sotto il quale il pagamento non viene effettuato.
Il ritiro dedicato non è compatibile con lo scambio sul posto: un impianto non può accedere contemporaneamente ai due meccanismi. È invece cumulabile con altri incentivi, con la sola eccezione della tariffa onnicomprensiva. I dettagli operativi sul ritiro dedicato — requisiti, modalità di richiesta, casistiche specifiche — sono trattati in un articolo dedicato in preparazione su questo stesso silo normativo; qui si riportano solo gli elementi necessari al confronto con lo scambio sul posto, i cui meccanismi di calcolo sono descritti nella pagina GSE sulla regolazione economica del ritiro dedicato.
Scambio sul posto e ritiro dedicato a confronto
La differenza sostanziale tra i due meccanismi riguarda il modo in cui viene valorizzata l'energia immessa in rete: nello scambio sul posto veniva compensata con quella prelevata in un momento diverso, tramite un contributo economico calcolato dal GSE; nel ritiro dedicato viene invece venduta al GSE a un prezzo legato al mercato elettrico, il prezzo zonale orario. Secondo quanto riportato da Enel, i prezzi di mercato risultano strutturalmente inferiori al contributo che veniva riconosciuto in conto scambio; questo articolo non riporta numeri di risparmio o esempi in euro, perché non presenti nelle fonti verificate, ma la direzione del cambiamento è chiara: chi immette energia in rete oggi la vende a un prezzo di mercato, non la scambia.
Questa differenza rende più rilevante, rispetto al passato, l'autoconsumo diretto: l'energia consumata nel momento stesso in cui viene prodotta non passa dalla rete e non viene né scambiata né venduta, ma semplicemente non acquistata. Di conseguenza, aumentare la quota di energia autoconsumata — con l'uso più consapevole degli apparecchi durante le ore di sole o con l'accumulo — diventa la leva principale per chi installa un impianto oggi, più di quanto non fosse quando lo scambio compensava anche l'energia prelevata in orari diversi.
| Aspetto | Scambio sul posto | Ritiro dedicato |
|---|---|---|
| Cosa fa il GSE | Compensa energia immessa e prelevata in momenti diversi | Ritira e paga l'energia immessa in rete |
| Come si valorizza l'energia | Contributo in conto scambio (compensazione) | Prezzo zonale orario, con minimo garantito nei limiti previsti |
| Accesso oggi | Chiuso ai nuovi impianti dal 2025 | Aperto, nessun limite di potenza per il solare |
| Compatibilità | Non compatibile con il ritiro dedicato | Non compatibile con lo scambio sul posto |
| Pagamenti | Acconti semestrali e conguaglio annuale | Mensile, con circa due mesi di ritardo |
| Potenza | Storicamente fino a 500 kW (fonte Enel) | Nessun limite per il fotovoltaico |
Pagamenti e tasse: cosa cambia
Il GSE paga lo scambio sul posto e il ritiro dedicato con calendari diversi, un elemento da conoscere per chi gestisce ancora una convenzione attiva o valuta il passaggio al nuovo regime. Per lo scambio sul posto, come indicato dalla pagina GSE sulle tempistiche di pagamento dello scambio sul posto, l'acconto del primo semestre viene pubblicato entro il 15 maggio e pagato entro il 15 giugno; l'acconto del secondo semestre entro il 15 ottobre e pagato entro il 15 novembre; il conguaglio annuale viene pubblicato entro il 15 maggio dell'anno successivo e pagato entro il 30 giugno. Il GSE specifica che questi termini possono essere modificati.
Dal 1° gennaio 2015, i titolari di convenzione di scambio sul posto — esclusi gli impianti sotto i 3 kW — sono tenuti a versare al GSE un corrispettivo annuo di gestione. Per il ritiro dedicato, come già indicato, il pagamento è invece mensile, con circa due mesi di ritardo rispetto al periodo di competenza.
Sul piano fiscale, le fonti secondarie non sono del tutto concordi e questo aspetto va trattato con cautela, senza indicare aliquote. Secondo quanto riportato da Enpal, i ricavi del ritiro dedicato per le persone fisiche con impianti fino a 20 kW si dichiarano come redditi diversi nel modello 730 (quadro D, rigo D5), con dati precompilati a partire dal 2026. Secondo quanto riportato da Enel, invece, il contributo in conto scambio non sarebbe tassabile, mentre lo sarebbe la liquidazione delle eccedenze. Trattandosi di informazioni non del tutto univoche, per la propria situazione specifica resta indispensabile rivolgersi a un consulente fiscale o al proprio commercialista, oltre a verificare le indicazioni aggiornate sul portale del GSE.
Le altre strade: autoconsumo, accumulo e comunità energetiche
Chiuso lo scambio sul posto ai nuovi impianti, chi installa oggi un impianto fotovoltaico può contare su tre strade distinte, spesso combinabili tra loro, per valorizzare l'energia prodotta: l'autoconsumo diretto, l'accumulo con batteria e le comunità energetiche rinnovabili.
L'autoconsumo diretto consiste semplicemente nell'utilizzare l'energia prodotta nel momento stesso in cui viene generata, senza farla transitare dalla rete elettrica: è la forma più semplice ed è sempre disponibile, indipendentemente dal regime scelto per l'energia eventualmente immessa in rete nei momenti di produzione eccedente il consumo.
L'accumulo con batteria permette di spostare parte dell'energia prodotta nelle ore di sole verso le ore serali o notturne, quando il consumo domestico è tipicamente più alto e la produzione fotovoltaica assente o ridotta. Questo articolo non riporta cifre di convenienza economica dell'accumulo, che dipendono da troppe variabili specifiche di ogni impianto e di ogni utenza per essere generalizzate correttamente.

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) e le altre configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinate dal cosiddetto decreto CACER del 7 dicembre 2023, permettono a più soggetti — famiglie, imprese, enti pubblici — di condividere virtualmente l'energia prodotta da uno o più impianti, ricevendo una tariffa incentivante sull'energia condivisa. Questa tariffa, come indicato dal GSE nella pagina dedicata ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità energetiche rinnovabili, si può richiedere fino al raggiungimento di 5 GW di potenza incentivata e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Ogni impianto che partecipa a una configurazione di questo tipo deve avere una potenza fino a 1 MW e i soggetti coinvolti devono trovarsi sotto la stessa cabina primaria. Il contributo PNRR del 40% destinato ai comuni sotto i 50.000 abitanti aveva una scadenza di presentazione fissata al 30 novembre 2025, ormai trascorsa, e non è quindi più un'opportunità attualmente disponibile. Va inoltre segnalato, con la cautela di un dato da verificare alla fonte, che il requisito di impianto nuovo o potenziato dopo il 16 dicembre 2021 implicherebbe che un vecchio impianto in scambio sul posto non possa entrare automaticamente in una CER incentivata, ma debba eventualmente essere valutato caso per caso.
| Strada | Come valorizza l'energia | Chi può accedervi | Limite da conoscere |
|---|---|---|---|
| Autoconsumo diretto | Energia consumata mentre si produce, non acquistata dalla rete | Qualsiasi titolare di impianto | Dipende dalla coincidenza tra produzione e consumo |
| Accumulo | Sposta l'energia prodotta verso le ore di maggior consumo | Chi installa una batteria di accumulo | Nessuna cifra di convenienza generalizzabile |
| Ritiro dedicato | Vende l'energia immessa al prezzo zonale orario, con minimo garantito | Impianti fotovoltaici senza limite di potenza | Non compatibile con lo scambio sul posto |
| Comunità energetiche rinnovabili | Tariffa incentivante sull'energia condivisa tra più soggetti | Gruppi sotto la stessa cabina primaria, impianti fino a 1 MW | Incentivo fino a 5 GW e non oltre il 31/12/2027 |

Cosa fare in pratica, secondo la tua situazione
Le regole appena descritte si traducono in criteri operativi diversi a seconda della situazione di partenza, senza che questo costituisca un consiglio di acquisto o una valutazione di convenienza economica: ogni criterio deriva direttamente dalle norme e dalle procedure GSE già citate.
| Se sei in questa situazione | Cosa prevedono le regole | Dove verificare |
|---|---|---|
| Hai una convenzione di scambio sul posto attiva da meno di 15 anni | La convenzione resta valida fino al limite dei 15 anni | Portale GSE, sezione scambio sul posto |
| La tua convenzione ha raggiunto o sta raggiungendo i 15 anni | Non si rinnova; per l'energia immessa serve un'alternativa | Portale GSE; verificare il passaggio al ritiro dedicato |
| Hai un impianto in esercizio prima del 29 maggio 2025 senza domanda presentata entro il 26 settembre 2025 | Escluso dallo scambio sul posto | Ritiro dedicato o altra configurazione, da valutare con il GSE |
| Stai installando un impianto oggi | Nessun accesso allo scambio sul posto; energia immessa verso ritiro dedicato o CER | Pagina GSE sul ritiro dedicato e sulle comunità energetiche |
| Vuoi entrare in una comunità energetica rinnovabile | Serve verificare requisiti di impianto e cabina primaria | Pagina GSE sui gruppi di autoconsumatori e le CER |
Domande frequenti
Quando è terminato lo scambio sul posto?
Le nuove richieste si sono chiuse il 26 settembre 2025, e solo per gli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025. Lo stabiliscono la comunicazione del GSE e la delibera ARERA 213/2025/R/efr, che ha confermato il termine previsto dalla normativa attuativa del decreto legislativo 199/2021.
Lo scambio sul posto esiste ancora nel 2026?
Esiste solo per le convenzioni già sottoscritte prima della chiusura del meccanismo, e comunque non oltre 15 anni dalla data di prima sottoscrizione. Non è più accessibile per impianti nuovi entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025.
Chi ha lo scambio sul posto, cosa succede?
La convenzione resta valida finché non raggiunge i 15 anni dalla prima sottoscrizione; a quel punto non si rinnova. Per l'energia immessa in rete l'alternativa disponibile è il ritiro dedicato, la cui attivazione va verificata direttamente sul portale del GSE.
Qual è la differenza tra ritiro dedicato e scambio sul posto?
Lo scambio compensava l'energia immessa con quella prelevata in un momento diverso; il ritiro dedicato vende l'energia immessa al GSE a un prezzo legato al mercato elettrico. I due meccanismi non sono compatibili tra loro: un impianto può accedere a uno solo dei due.
Quanto paga il GSE per ogni kWh nel 2026?
Il ritiro dedicato paga il prezzo zonale orario, che nel primo trimestre 2026 ha registrato una media di 12,8 centesimi di euro al kWh, con un prezzo minimo garantito di 4,75 centesimi di euro al kWh fino a 1.500.000 kWh ritirati all'anno, alle condizioni previste dal GSE.
Cosa succede al GSE dopo i 20 anni di scambio sul posto?
Il limite previsto dalle regole non è di 20 anni ma di 15 anni dalla data di prima sottoscrizione della convenzione, secondo il decreto-legge 181/2023 e la delibera ARERA 457/2024/R/efr. Nessuna convenzione di scambio sul posto può superare questo termine.
Si può ancora accedere allo scambio sul posto con un impianto nuovo?
No. Gli impianti entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025 non possono accedere allo scambio sul posto, indipendentemente dalla data di eventuale richiesta al GSE, perché il meccanismo è chiuso alle nuove adesioni dal 26 settembre 2025.
Il ritiro dedicato si può cumulare con altri incentivi?
Sì. Secondo il GSE, il ritiro dedicato è cumulabile con altri incentivi, con un'unica eccezione: non è compatibile con la tariffa onnicomprensiva, un diverso meccanismo di remunerazione dell'energia immessa in rete.
La checklist per chi ha ancora lo scambio sul posto
Chi gestisce oggi una convenzione di scambio sul posto ancora attiva può orientarsi con alcuni controlli concreti, senza attendere comunicazioni automatiche che le fonti ufficiali non garantiscono con certezza. Un primo passo è verificare la data di prima sottoscrizione della convenzione, per calcolare quando si raggiungerà il limite dei 15 anni. Il secondo è mantenere un contatto diretto con il portale GSE, dove sono consultabili lo stato della convenzione, le comunicazioni ufficiali e le eventuali procedure da attivare. Il terzo è verificare, quando la convenzione si avvicina alla scadenza, se il passaggio al ritiro dedicato richieda un'istanza specifica o avvenga secondo modalità comunicate direttamente dal GSE. Il quarto riguarda il controllo periodico del contatore e dei dati di produzione e immissione, utili sia in regime di scambio sia in un eventuale passaggio al ritiro dedicato. Il quinto è tenere sotto controllo le scadenze di pagamento, per verificare che acconti e conguagli vengano effettivamente accreditati nei termini previsti.
Le norme, i prezzi e le condizioni di questi meccanismi possono cambiare nel tempo: per la propria situazione specifica fanno fede il portale del GSE, le delibere dell'ARERA e, per gli aspetti fiscali, il proprio consulente o commercialista, che restano i riferimenti da consultare prima di qualsiasi decisione operativa.




